Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2739

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2739 della Commissione, del 30 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Χαλίτζια Τηλλυρίας / Halitzia Tillirias (IGP)

Normativa europea32023R2739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2739 iscrive nel registro delle DOP e delle IGP il nome «Χαλίτζια Τηλλυρίας / Halitzia Tillirias» come indicazione geografica protetta. La registrazione avviene a seguito della pubblicazione della domanda presentata da Cipro e dell’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo è essenziale e si limita a disporre la registrazione e a stabilire l’entrata in vigore. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta «Χαλίτζια Τηλλυρίας / Halitzia Tillirias» come IGP per un formaggio cipriota.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al nome «Χαλίτζια Τηλλυρίας / Halitzia Tillirias» e al prodotto agroalimentare cui esso si riferisce, classificato come prodotto della classe 1.3. Formaggi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Opera nell’ambito territoriale dell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri; la registrazione discende da una domanda presentata da Cipro e pubblicata senza opposizioni. Non sono previste esclusioni specifiche nel testo fornito.

Registrazione della IGP «Χαλίτζια Τηλλυρίας / Halitzia Tillirias»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2739 della Commissione ha come oggetto la registrazione nel registro unionale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette del nome «Χαλίτζια Τηλλυρίας / Halitzia Tillirias» come indicazione geografica protetta. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Presupposti procedurali

Nei considerando la Commissione dà atto che la domanda di registrazione, presentata da Cipro, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione conclude che il nome deve essere registrato.

Effetti della registrazione e classificazione del prodotto

L’articolo 1 dispone la registrazione del nome come IGP. Il prodotto corrispondente è qualificato come appartenente alla classe 1.3. Formaggi, secondo l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato espressamente nel testo.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come formula standard degli atti di esecuzione, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 dispone che il nome «Χαλίτζια Τηλλυρίας / Halitzia Tillirias» è registrato come IGP. Il nome identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi, ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale della registrazione

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, come base per adottare il regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata da Cipro, era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non era stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti agroalimentariindicazioni geografichetutela delle denominazionimercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.