Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 445/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 71/2025 - RG n. 552/2024, pubblicata in data 05/02/2025, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, notificata in data 16.06.2025 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti, che ha condannato il Ministero al pagamento della somma lorda di: - BORELLO DANIELA euro 1.425,17 - MANCINI STELLA MARIA euro 698,04 oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Giustizia amministrativa202502946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero, con il pagamento delle somme liquidate in loro favore, oltre interessi legali e rivalutazione. Hanno dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il giudice ha verificato la conformità della sentenza azionata all'originale, la regolare notificazione mediante PEC al domicilio reale dell'Amministrazione, l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione e l'assenza di contestazioni circa la mancata ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di pagare alle ricorrenti le somme liquidate dal giudicato civile, oltre agli accessori dovuti, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l'integrale esecuzione del giudicato. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione ordinaria, trattandosi di dipendente pubblico incaricato di funzioni connesse ai propri compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti, rilevando il carattere seriale dell'inerzia ministeriale nell'esecuzione di giudicati relativi alla retribuzione professionale docenti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale secondo la disciplina vigente, consentendone l'utilizzo nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022

    È richiamato quale disposizione che ha riformulato l'art. 475 c.p.c., in relazione all'attestazione di conformità della sentenza civile.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, applicabile anche al giudizio di ottemperanza, deve essere decorso inutilmente prima dell'avvio dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • d.m. n. 55/2014

    È richiamato per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia regolarmente notificato e l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
  • Prima di promuovere il giudizio di ottemperanza avente funzione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo; tale termine è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo deve ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di persistente inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'incarico è connesso ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso aggiuntivo, poiché le funzioni commissariali si considerano comprese nella retribuzione già percepita presso l'Amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.