Cassazione Penale, Ordinanza n. 05192/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e poi con sentenza confermata in appello per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) mancanza e vizio di motivazione sulla ritenuta detenzione a fini di spaccio di 82,86 grammi di hashish e 16,5 grammi di marijuana in concorso con un altro soggetto, sostenendo di non abitare più nell'appartamento in cui la droga era stata rinvenuta; 2) mancanza e vizio di motivazione sulla ritenuta cessione di stupefacente a due acquirenti, prospettando che si trattasse soltanto di acquisti per consumo di gruppo; 3) violazione di legge in punto di dosimetria della pena, con riferimento agli artt. 132 e 133 c.p., contestando la determinazione sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi meramente reiterativi e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, la quale valorizzava plurimi elementi probatori: sequestro nell'abitazione, servizi di appostamento e pedinamento, contatti costanti con diversi soggetti, immagini tratte dal cellulare dell'imputato e dichiarazioni degli acquirenti riscontrate dai tabulati telefonici. Ha poi reputato manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la pena era stata congruamente determinata in relazione al numero delle cessioni e al periodo di osservazione, senza applicazione della recidiva, e che il sindacato di legittimità non può risolversi in una nuova valutazione della congruità della pena se non nei casi di mero arbitrio o illogicità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato in relazione alla continuazione e ai limiti degli aumenti di pena, che devono rispettare il rapporto di proporzione tra gli illeciti e non tradursi in un surrettizio cumulo materiale.
art. 132 c.p.
Norma invocata dal ricorrente sulla dosimetria della pena; la Corte ribadisce che la sua applicazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per arbitrio o manifesta illogicità.
art. 133 c.p.
Norma invocata dal ricorrente sulla determinazione della pena; la Corte ne richiama la funzione di parametro per il giudice di merito nella graduazione del trattamento sanzionatorio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice contestata per detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio, in concorso e in continuazione.
art. 192 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo, non inserito.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure di merito già disattese dal giudice di appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi probatori valorizzati.
- La valutazione della prova indiziaria può fondarsi su un compendio composto da sequestro, osservazioni di polizia, riscontri digitali e dichiarazioni degli acquirenti; la diversa versione difensiva è irrilevante se smentita dal quadro probatorio complessivo.
- In tema di dosimetria della pena, il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, salvo che la pena sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- Una motivazione specifica e dettagliata sulla quantità di pena è necessaria soltanto quando la sanzione irrogata sia di gran lunga superiore alla misura media edittale; altrimenti è sufficiente una motivazione sintetica purché non incongrua.
- In caso di continuazione, gli aumenti di pena devono rispettare i limiti legali e il rapporto di proporzione tra i reati, evitando che il giudice applichi surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
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