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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05192/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e poi con sentenza confermata in appello per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) mancanza e vizio di motivazione sulla ritenuta detenzione a fini di spaccio di 82,86 grammi di hashish e 16,5 grammi di marijuana in concorso con un altro soggetto, sostenendo di non abitare più nell'appartamento in cui la droga era stata rinvenuta; 2) mancanza e vizio di motivazione sulla ritenuta cessione di stupefacente a due acquirenti, prospettando che si trattasse soltanto di acquisti per consumo di gruppo; 3) violazione di legge in punto di dosimetria della pena, con riferimento agli artt. 132 e 133 c.p., contestando la determinazione sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi meramente reiterativi e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, la quale valorizzava plurimi elementi probatori: sequestro nell'abitazione, servizi di appostamento e pedinamento, contatti costanti con diversi soggetti, immagini tratte dal cellulare dell'imputato e dichiarazioni degli acquirenti riscontrate dai tabulati telefonici. Ha poi reputato manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la pena era stata congruamente determinata in relazione al numero delle cessioni e al periodo di osservazione, senza applicazione della recidiva, e che il sindacato di legittimità non può risolversi in una nuova valutazione della congruità della pena se non nei casi di mero arbitrio o illogicità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in relazione alla continuazione e ai limiti degli aumenti di pena, che devono rispettare il rapporto di proporzione tra gli illeciti e non tradursi in un surrettizio cumulo materiale.

  • art. 132 c.p.

    Norma invocata dal ricorrente sulla dosimetria della pena; la Corte ribadisce che la sua applicazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per arbitrio o manifesta illogicità.

  • art. 133 c.p.

    Norma invocata dal ricorrente sulla determinazione della pena; la Corte ne richiama la funzione di parametro per il giudice di merito nella graduazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice contestata per detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio, in concorso e in continuazione.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, non inserito.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure di merito già disattese dal giudice di appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi probatori valorizzati.
  • La valutazione della prova indiziaria può fondarsi su un compendio composto da sequestro, osservazioni di polizia, riscontri digitali e dichiarazioni degli acquirenti; la diversa versione difensiva è irrilevante se smentita dal quadro probatorio complessivo.
  • In tema di dosimetria della pena, il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, salvo che la pena sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
  • Una motivazione specifica e dettagliata sulla quantità di pena è necessaria soltanto quando la sanzione irrogata sia di gran lunga superiore alla misura media edittale; altrimenti è sufficiente una motivazione sintetica purché non incongrua.
  • In caso di continuazione, gli aumenti di pena devono rispettare i limiti legali e il rapporto di proporzione tra i reati, evitando che il giudice applichi surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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