Cassazione Civile, Ordinanza n. 04691/2025 del 22/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento relativa a imposta di registro collegata a un atto di compravendita immobiliare stipulato tra la ricorrente e una società, quale condebitore in solido. La contribuente aveva impugnato la cartella, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva accolto l’appello dell’Erario. In cassazione la ricorrente ha dedotto, in sostanza, la formazione di un giudicato esterno favorevole, rappresentato da una precedente sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato l’avviso di rettifica e liquidazione presupposto anche dalla cartella impugnata, ottenuto dal coobbligato solidale. Il primo motivo era quindi incentrato sull’efficacia di tale giudicato nei confronti della condebitrice; il secondo motivo, non esaminato perché assorbito, non è desumibile dal testo. La ricorrente ha anche depositato memoria; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto rilevabile d’ufficio il giudicato esterno formatosi dopo la sentenza impugnata e ha affermato che, in materia di solidarietà tributaria, il condebitore può opporre all’Amministrazione la sentenza favorevole ottenuta da altro obbligato in solido, salvo che si fondi su ragioni personali. Poiché la precedente decisione aveva annullato l’unico atto impositivo posto a base della pretesa anche nei confronti della ricorrente, la cartella è stata ritenuta illegittima. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza di appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la controricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1306 c.c.
Il condebitore solidale che non abbia partecipato al giudizio può opporre al creditore la sentenza favorevole resa nei confronti di altro condebitore, salvo che la decisione sia fondata su ragioni personali; la regola opera anche in materia tributaria.
art. 327 c.p.c.
Il passaggio in giudicato della sentenza richiamata è stato ricondotto al decorso del termine lungo per impugnare.
art. 372 c.p.c.
Il divieto di produzione documentale in cassazione non ostacola il deposito del documento attestante un giudicato formatosi successivamente alla sentenza impugnata, poiché il divieto riguarda i documenti formatisi nel giudizio di merito.
art. 384 c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, purché sia documentalmente attestato e sia pertinente alla decisione.
- In tema di solidarietà tributaria, il condebitore può invocare il giudicato favorevole ottenuto da altro obbligato in solido per opporsi alla pretesa erariale, salvo che quel giudicato sia fondato su ragioni personali e salvo il caso in cui nei suoi confronti si sia già formato un giudicato diretto.
- L’annullamento dell’atto impositivo presupposto fa venir meno il titolo della riscossione e rende illegittima la cartella o l’iscrizione a ruolo fondate su di esso, indipendentemente dalla definitività della pronuncia, quando quella pronuncia elimini il supporto amministrativo della pretesa.
- Se la questione è definita dal giudicato esterno e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
Come è indicizzato
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