Cassazione Penale, Sentenza n. 27736/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per truffa aggravata (avrebbe consegnato un assegno circolare falso per ottenere un camper) chiedendo l'annullamento per nullità del decreto di irreperibilità e degli atti successivi: il decreto non sarebbe reperibile nel fascicolo delle indagini preliminari e carente nella motivazione. Si deduce altresì che le ricerche dell'imputato sarebbero state incomplete (omessa verifica di una utenza mobile) e che la detenzione dell'imputato negli USA nel periodo 2015-2019 avrebbe arrecato pregiudizio alla difesa
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e reiterazione di eccezioni già decise. Ha ritenuto che il decreto di irreperibilità, emesso in fase di giudizio, ha comportato la sospensione del processo fino al rintraccio; successivamente la notifica a mani proprie del decreto di citazione ha garantito all'imputato la piena conoscenza del giudizio (vocatio in iudicium) e non ha comportato la regressione al fase delle indagini preliminari. La difesa non ha indicato concrete attività precluse né concreto pregiudizio. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Il decreto di irreperibilità emesso in corso di giudizio sospende il processo, ma il successivo rintraccio e la notifica a mani proprie della citazione a giudizio possono sanare la posizione dell'imputato: la conoscenza effettiva del processo è elemento rilevante per escludere nullità insanabili
- Per ottenere l'annullamento per nullità processuale la difesa deve dimostrare un concreto pregiudizio derivante dalla presunta illegittimità (es. indicare attività difensive precluse o effetti processuali specifici), non bastano deduzioni generiche
- L'assenza nel fascicolo di un provvedimento adottato in fase di indagine o giudizio impone contestazioni tempestive e motivate; l'omessa eccezione o la mancata richiesta di termini può far perdere interesse alla censura
- La lamentata incompletezza delle indagini (es. omissione di accertamenti come la verifica di un'utenza telefonica) va collegata in modo concreto alla lesione del diritto di difesa o alla incompleta ricostruzione della dinamica del reato perché abbia efficacia annullatoria
- Motivi già esaminati in primo grado e in appello, se reiterati senza nuovi elementi, rischiano l'inammissibilità in cassazione per manifesta infondatezza
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27516/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27517/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27519/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27520/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27521/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27522/2024 del 11/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →