Cassazione Penale, Sentenza n. 35439/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di convalida dell'obbligo di presentazione ritenendo violato il diritto di difesa: aveva depositato una memoria difensiva a mezzo PEC (5/01/2023 alle 18:49) che il Gip ha affermato non essere pervenuta e non ha comunque esaminato nei suoi rilievi principali riguardanti l'attribuibilità della condotta contestata e la durata della misura impostagli.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha richiamato il principio secondo cui nel procedimento di convalida dell'obbligo di presentazione (DASPO) la memoria difensiva è l'unico strumento di contraddittorio scritto e deve essere valutata dal giudice; ha ribadito il termine minimo di 48 ore per la presentazione delle memorie decorrenti dalla notifica. Poiché nel caso di specie la memoria via PEC risultava depositata entro il termine ma l'ordinanza impugnata affermava erroneamente che non era pervenuta, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 3/01/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. La Corte ha inoltre precisato che la convalida riguarda specificamente l'obbligo di presentazione (attinente alla libertà personale), mentre altre misure previste dal comma 1 dell'art. 6 restano di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Norme richiamate
Legge n. 401 del 1989, art. 6 (commi 1, 2 e 2-bis)
L'art. 6 disciplina il procedimento di convalida delle misure interdittive in ambito sportivo; il comma 2 prevede la convalida giudiziale dell'obbligo di presentazione, attinente alla libertà personale, e il comma 2-bis consente la presentazione di memorie e deduzioni al giudice della convalida; il giudice è tenuto a valutare le memorie presentate.
Costituzione, art. 13
Rilevata la tutela della libertà personale, la Corte costituzionale esige garanzie processuali analoghe a quelle previste per i provvedimenti provvisori di polizia (controllo giudiziale e diritto di difesa).
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75-bis
Citato come procedimento analogo (in materia di stupefacenti) per il quale vale il principio della possibilità di presentare memorie al giudice della convalida; utile come termine di confronto giurisprudenziale.
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), art. 48
La PEC è equiparata alla trasmissione postale (raccomandata) ai fini della dimostrazione di invio e ricezione; pertanto la presentazione di memorie via PEC è ammissibile se pervenuta alla cancelleria del giudice competente.
Codice di procedura penale, art. 121
Richiamato per distinguere i procedimenti ordinari con contraddittorio articolato (dove la memoria è uno strumento tra altri) dal procedimento di convalida del DASPO, nel quale la memoria scritta è l'unico strumento di difesa previsto.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida dell'obbligo di presentazione (DASPO) la memoria difensiva scritta è l'unico mezzo concreto di esercizio del diritto di difesa e il giudice deve esaminarla; la mancata valutazione comporta nullità dell'ordinanza di convalida.
- Il termine minimo per la presentazione delle memorie a difesa è di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento del Questore; memorie presentate entro tale termine devono essere prese in considerazione.
- La presentazione mediante PEC è ammessa e produce effetti se la PEC perviene alla cancelleria del giudice competente; è fondamentale conservare gli attestati di invio e ricezione della PEC.
- Se il giudice dichiara falsamente che non è pervenuta alcuna memoria o non ne valuta il contenuto essenziale, il provvedimento impugnato può essere annullato senza rinvio e l'obbligo di presentazione perde efficacia.
- Occorre distinguere tra l'obbligo di presentazione (che richiede convalida giudiziale essendo connesso alla libertà personale) e altre misure interdittive di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza che non sono assoggettate allo stesso controllo giudiziale.
- Anche una valutazione sintetica del contenuto della memoria è sufficiente purché il giudice dimostri di aver preso in considerazione le deduzioni difensive e le ragioni sostanziali ad esse collegate.
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