Cassazione Civile, Ordinanza n. 26940/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Una società, convenuta da due proprietari confinanti in un giudizio di regolamento di confini e riduzione in pristino, aveva fatto costruire da un'impresa un muro di recinzione che, secondo gli attori, invadeva per oltre venti metri quadrati il loro fondo. Il tribunale accolse la domanda principale e rigettò la domanda di garanzia/manleva proposta dalla convenuta contro l'impresa costruttrice e contro il direttore dei lavori, ritenendo tardiva la denunzia dei vizi. In appello la società ha censurato solo il rigetto della garanzia, sostenendo: che la propria domanda non era diretta alla eliminazione del vizio dell'opera ma al risarcimento del danno da dover demolire e arretrare il muro; che quindi non doveva applicarsi la decadenza e la prescrizione breve dell'art. 1667 c.c., bensì la prescrizione ordinaria ex art. 2935 c.c. per il danno insorto solo con la condanna verso i terzi; che la Corte d'appello aveva errato anche nel qualificare la fattispecie come difformità dell'opera ex artt. 1667-1668 c.c. e nel non pronunciarsi correttamente sulla causa petendi; che, inoltre, la disciplina speciale dell'appalto non poteva estendersi al direttore dei lavori; infine, è stata dedotta omessa pronuncia sulla richiesta di ristoro dei disagi derivanti dalle opere di demolizione e ricostruzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della fattispecie come difformità dell'opera appaltata, poiché la costruzione del muro oltre confine incide sulla conformità dell'opera anche sotto il profilo della sua collocazione spaziale rispetto ai confini del fondo del committente. Di conseguenza, ha confermato l'applicazione del regime speciale di garanzia dell'appalto ex artt. 1667 e 1668 c.c., con decorrenza del termine biennale dalla consegna/ultimazione dell'opera, momento in cui la difformità era percepibile all'esterno e quindi conoscibile dal committente. Ha escluso che la giurisprudenza invocata dalla ricorrente fosse pertinente, perché riferita a danni causati dai lavori ma esterni alla sfera di verifica del committente. Ha poi dichiarato inammissibile il motivo sul vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. per doppia conforme; ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al direttore dei lavori ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., in quanto conforme alla giurisprudenza di legittimità; e ha respinto il motivo finale per difetto di specificità e comunque perché i disagi allegati derivavano dalla necessità di ripristinare una situazione conforme a diritto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1667 c.c.
Disciplina speciale della garanzia per difformità e vizi dell'opera; il termine biennale decorre dalla consegna/ultimazione dell'opera e, per i vizi occulti, dalla scoperta.
art. 1668 c.c.
co. 1, prima parte; co. 1, seconda parte
La domanda dell'appaltante è stata ricondotta alla tutela risarcitoria conseguente alla difformità dell'opera, restando assoggettata al regime speciale dell'appalto.
art. 2935 c.c.
La ricorrente lo invocava per sostenere che la prescrizione del credito risarcitorio decorresse dal momento in cui il danno si è manifestato; la Corte ha escluso la sua applicazione autonoma nel caso, perché prevale la disciplina speciale dell'appalto.
art. 112 c.p.c.
Le censure di omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato sono state respinte perché fondate su una errata qualificazione della domanda o prive di specificità.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile per la presenza di doppia conforme nel giudizio di appello iniziato dopo il 2012.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Il motivo sul direttore dei lavori è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 1665 c.c.
Richiamato per affermare che la verifica del committente riguarda anche la conformità dell'opera rispetto al progetto e alla collocazione spaziale rispetto ai confini.
art. 2043 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che i terzi danneggiati avrebbero potuto agire in responsabilità extracontrattuale contro l'appaltatrice; la Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo al fine di sottrarre la domanda al regime speciale dell'appalto.
art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1-bis, d.p.r. 115/2002
Richiamato in relazione all'ulteriore somma dovuta a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'appalto, la nozione di difformità o vizio dell'opera non riguarda solo l'aspetto esteriore in senso stretto, ma comprende anche la collocazione spaziale dell'opera quando essa deve essere eseguita nel rispetto dei confini e delle prescrizioni contrattuali.
- Se il committente agisce contro appaltatore e direttore dei lavori per i danni derivanti da un'opera eseguita in modo difforme, si applica la disciplina speciale degli artt. 1667 e 1668 c.c., con i relativi termini di decadenza e prescrizione, anche quando la domanda sia formulata come richiesta di risarcimento del danno.
- Il termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia per difformità e vizi decorre dalla consegna o ultimazione dell'opera, salvo il caso di vizi occulti, per i quali la decorrenza è dalla scoperta.
- La disciplina ordinaria dell'inadempimento o della responsabilità extracontrattuale non può essere invocata per sottrarsi alla disciplina speciale dell'appalto quando il danno dedotto è conseguenza diretta della difformità dell'opera commissionata.
- Le censure per omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 c.p.c. non possono essere accolte quando si fondano su una errata qualificazione giuridica della domanda o su una mancata trascrizione del contenuto rilevante dell'atto processuale.
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