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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39311/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 16/11/2021 che aveva confermato la condanna per il reato di falsa testimonianza commesso il 06/10/2015, eccependo: (i) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 384, comma 2, cod. pen., per non aver valutato che il ricorrente all'epoca delle dichiarazioni era indagato in procedimento collegato e dunque incompatibile a testimoniare; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 372 cod. pen., sostenendo che le dichiarazioni non erano pertinenti né rilevanti ex ante (con richiamo all'irrilevanza attestata da un altro teste e all'assenza di iniziative del P.M. ex art. 500 c.p.p.); (iii) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per omessa o insufficiente valutazione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo (incompatibilità a testimoniare) generico e privo di allegazioni concrete idonee a dimostrare lo status di indagato del ricorrente al momento delle dichiarazioni, sicché la censura non poteva essere valutata. Sul punto della falsa testimonianza, la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la pertinenza e la rilevanza vanno valutate ex ante: le dichiarazioni del ricorrente potevano avere efficacia probatoria rispetto ai rapporti tra gli imputati e dunque integravano il reato anche se in concreto non avevano inciso sul giudizio. Il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato ritenuto aspecifico rispetto alle motivazioni di primo grado e quindi precluso in cassazione. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma, determinata in via equitativa, di 3.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso in cassazione ai termini consentiti; il ricorso era formulato nei limiti di tale norma

  • art. 384 cod. pen. (comma 2)

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'incompatibilità a testimoniare quando il teste è indagato in procedimento collegato; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia provato concretamente tale status, quindi la censura è generica e inammissibile

  • art. 372 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di falsa testimonianza; la Corte ha confermato che per la configurabilità del reato è sufficiente che le dichiarazioni siano pertinenti e suscettibili di efficacia probatoria ex ante, anche se poi non hanno inciso sul giudizio

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la richiesta di riconoscimento delle attenuanti fosse aspecifica e non adeguatamente contrapposta alle ragioni che avevano portato al diniego in primo grado

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come possibile strumento che il P.M. avrebbe potuto utilizzare; la Corte osserva che la mancata attivazione di tali strumenti non esclude la pertinenza ex ante delle dichiarazioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per addebitare le spese al ricorrente

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e d.l. 30/12/2021 n.228

    Norme che hanno consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale

Massime di principio

  • Gli attacchi in cassazione relativi alla incompatibilità a testimoniare richiedono nell'appello e nel ricorso allegazioni concrete e circostanziate che provino lo status di indagato al momento della dichiarazione; mere affermazioni generiche sono inammissibili
  • La pertinenza e la rilevanza della testimonianza si valutano ex ante, cioè rispetto alla situazione processuale esistente al momento in cui è stata resa la deposizione: anche una dichiarazione che poi non abbia influito sul giudizio può integrare falsa testimonianza se poteva avere efficacia probatoria
  • Per contestare la valutazione delle attenuanti generiche occorre proporre censure specifiche e direttamente correlate alle ragioni con cui il primo giudice le aveva negate; censure astratte o ricognizioni generiche dei principi non sono idonee
  • La mancata adozione da parte del P.M. di specifici accertamenti non esonera automaticamente dalla valutazione di pertinenza ex ante delle dichiarazioni; il criterio rimane la loro potenziale utilità probatoria
  • Ricorsi per cassazione basati su motivi vaghi o non documentati espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a sanzioni economiche (spese processuali e somme per la Cassa delle ammende)

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