Sentenza n. 357/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza, alle sentenze del Tribunale di Teramo 7.11.2019, n. 1016 e della Corte d’Appello de L’Aquila 4.11.2021, n. 1624, definitive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del pagamento dovuto in forza delle sentenze del Tribunale di Teramo n. 1016/2019 e della Corte d'Appello dell'Aquila n. 1624/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La Fondazione ha agito in ottemperanza per ottenere dal Comune di Giulianova il pagamento di euro 621.800,41, oltre interessi legali, dovuto in esecuzione delle sentenze civili definitive che avevano condannato il Comune al pagamento di somme per l'ulteriore occupazione di un immobile locato. L'Università degli Studi di Teramo aveva corrisposto quanto dovuto in relazione al medesimo immobile, mentre il Comune era rimasto inerte. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha riconosciuto il debito fuori bilancio e ha effettuato il pagamento, comprensivo degli interessi, in data 11 dicembre 2025. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Comune alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della Fondazione era stata integralmente soddisfatta dal pagamento effettuato dal Comune nelle more del giudizio. Il Collegio ha distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone la piena soddisfazione del bene della vita e comporta un accertamento sostanziale della pretesa, mentre la seconda ricorre quando l'eventuale accoglimento non procurerebbe più alcuna utilità. Ai fini delle spese, in assenza di un accordo tra le parti, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della pretesa originaria. Poiché il Comune ha adempiuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, il TAR lo ha condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione delle sentenze definitive.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando il ricorrente consegue integralmente, anche nelle more del giudizio, il bene della vita perseguito; la pronuncia conserva natura di accertamento della pretesa sostanziale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Prevede la sopravvenuta carenza di interesse, distinta dalla cessazione della materia del contendere, quando l'eventuale accoglimento del ricorso non procurerebbe più alcuna utilità al ricorrente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere è pronunciata quando, nelle more del giudizio, il ricorrente ottiene integralmente il bene della vita perseguito, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del processo.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone la piena soddisfazione sostanziale della pretesa e implica un accertamento della vicenda, mentre la seconda deriva dal venir meno dell'utilità concreta dell'eventuale decisione favorevole.
- Quando la cessazione della materia del contendere interviene senza un accordo delle parti sulle spese, il giudice deve procedere a una valutazione virtuale della fondatezza della pretesa originaria per regolare le spese di lite.
- L'amministrazione che adempie all'obbligo sostanziale soltanto dopo la proposizione del giudizio può essere condannata alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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