Cassazione Civile, Ordinanza n. 40006/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. proposto contro una precedente sentenza della Corte d'appello di Roma che, in una causa relativa alla restituzione di somme derivanti da un finanziamento, aveva riconosciuto l'an debeatur del credito della parte oggi ricorrente ma non aveva quantificato il capitale nei termini da essa ritenuti dovuti. La ricorrente sosteneva che la sentenza revocanda fosse affetta da errore di fatto revocatorio, perché il collegio non avrebbe considerato la relazione tecnica di parte, contenente la ricostruzione a ritroso della sorta capitale del finanziamento originario e l'importo numerico del credito. Con il primo motivo, la ricorrente denunciava violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello, nel giudizio di revocazione, avesse erroneamente riqualificato la censura come errore di interpretazione di fatti o documenti anziché come errore percettivo, e che ciò integrasse anche omessa pronuncia. Con il secondo motivo lamentava vizio di motivazione, motivazione apparente e contraddittoria, sostenendo che la Corte territoriale avesse apoditticamente affermato che la documentazione era stata sicuramente esaminata, senza confrontarsi con il mancato inserimento del relativo importo nella condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse effettivamente censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la ricorrenza dell'errore di fatto revocatorio perché la relazione tecnica era stata comunque esaminata e la contestazione riguardava, al più, un profilo valutativo/interpretativo sulla quantificazione del credito, non una svista percettiva. La Corte ha inoltre osservato che la doglianza sul vizio di motivazione non era costruita secondo il paradigma legale e non si confrontava con l'effettiva motivazione della decisione. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto meramente percettivo, e non in una diversa valutazione o interpretazione di fatti o documenti già esaminati dal giudice.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia non è fondata quando il giudice si sia comunque pronunciato sulla domanda, anche riqualificandola o respingendola per difetto dei presupposti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
L'erronea interpretazione della domanda o delle eccezioni non integra, di per sé, violazione di legge censurabile come error in iudicando, ma attiene alla concreta applicazione dell'atto difensivo da parte del giudice.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato ai casi consentiti dal vigente modello normativo e non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è apparente solo se non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione e di controllarne la coerenza; una motivazione sintetica ma comprensibile è sufficiente.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata decisa in camera di consiglio con rito semplificato, ritenuti i presupposti per tale trattazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia percepito inesattamente un fatto decisivo, risultante in modo incontestabile dagli atti, mentre non è configurabile se la doglianza investe la valutazione o l'interpretazione di documenti e risultanze istruttorie.
- Quando la sentenza impugnata ha esaminato la documentazione e ha distinto la posizione della parte, la censura che lamenta il mancato riconoscimento di una determinata quantificazione del credito attacca un profilo valutativo e non una svista percettiva.
- In sede di legittimità, l'interpretazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito non si censura semplicemente riproponendo la qualificazione formale voluta dalla parte; occorre confrontarsi con la ratio decidendi e dedurre un vizio effettivamente riconducibile ai motivi di ricorso consentiti.
- La motivazione è apparente solo quando non consente il controllo sul ragionamento decisorio; non basta che sia sintetica o che non accolga la tesi della parte, se esplicita comunque le ragioni del decisum.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo astratto o per formule di stile, ma deve essere articolato secondo il paradigma normativo vigente e riferito a specifiche lacune o anomalie argomentative della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39778/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39779/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39781/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39783/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39787/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39799/2021 del 14/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →