Risoluzione n. 448 del 19/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che le maggiori somme corrisposte a titolo di rivalutazione Istat dell’assegno di mantenimento sono deducibili solo se il provvedimento del giudice prevede espressamente un criterio di adeguamento automatico. In assenza di tale previsione, i pagamenti volontari integrativi non sono deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR.
Deducibilità IRPEF della rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento al coniuge separato
Deducibilità della rivalutazione Istat dell’assegno di mantenimento al coniuge
La risoluzione affronta il trattamento fiscale, ai fini IRPEF, delle somme aggiuntive corrisposte dal coniuge separato a titolo di rivalutazione monetaria dell’assegno di mantenimento. Il chiarimento richiesto riguarda la possibilità di dedurre tali importi dal reddito complessivo in base all’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR.
Quesito posto dal contribuente
Il contribuente riferisce di essersi separato consensualmente nel 2002 e di avere corrisposto alla moglie un assegno mensile di mantenimento stabilito nel verbale di udienza e omologato dal Tribunale nel 2003. Nel provvedimento non era indicata alcuna clausola di rivalutazione monetaria.
Successivamente, su parere di uno studio legale, il contribuente ritiene che dal 2004 avrebbe dovuto applicare l’adeguamento Istat all’assegno, in analogia con quanto previsto per lo scioglimento del matrimonio dall’art. 5, comma 7, della legge n. 898 del 1970, anche richiamando la sentenza della Cassazione n. 15101 del 5 agosto 2004. Egli afferma di voler adeguare l’assegno dal gennaio 2009 recuperando la rivalutazione maturata negli anni 2004-2008 e di proseguire con l’aggiornamento annuale. Chiede quindi se le somme relative alla rivalutazione possano essere dedotte dal proprio reddito.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene che il maggior importo corrisposto alla moglie per effetto della rivalutazione Istat sia deducibile anche se l’adeguamento non era stato espressamente previsto nel provvedimento di separazione. In parallelo, ritiene che la moglie debba dichiarare il maggior importo percepito.
Parere dell’Agenzia delle Entrate: disciplina civilistica
L’Agenzia richiama anzitutto l’art. 156 del codice civile, applicabile anche alla separazione consensuale, secondo cui il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a favore del coniuge non addebitabile il diritto di ricevere dall’altro quanto necessario al suo mantenimento, ove non disponga di redditi propri adeguati.
La norma civilistica richiamata non prevede espressamente, per l’assegno di mantenimento dovuto in caso di separazione, l’adeguamento automatico agli indici Istat. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il meccanismo di rivalutazione previsto espressamente dall’art. 5, comma 4, della legge n. 898 del 1970 per l’assegno dovuto in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è applicabile anche all’assegno di mantenimento in caso di separazione.
La Suprema Corte ritiene quindi che anche nella separazione il giudice debba stabilire un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, ai sensi dell’art. 156 c.c., anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, almeno nella misura degli indici Istat, salvo i casi di palese iniquità che richiedano specifica motivazione. Vengono richiamate, oltre alla sentenza n. 15101 del 2004, anche le sentenze n. 13610 del 1999 e n. 13131 del 1995.
Regola fiscale sulla deducibilità
Sul piano tributario, l’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR consente la deduzione dal reddito complessivo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, ma solo nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
L’Agenzia precisa che, pur riconoscendo il principio civilistico affermato dalla Cassazione, ai fini fiscali la somma è deducibile solo nei limiti stabiliti dal provvedimento giudiziale. Di conseguenza, le maggiori somme corrisposte per adeguamento Istat sono deducibili soltanto se la sentenza prevede un criterio di adeguamento automatico dell’assegno.
Conclusione operativa
La risoluzione esclude la deducibilità di importi corrisposti volontariamente dal coniuge per colmare l’assenza, nel provvedimento del Tribunale, di una clausola di adeguamento dell’assegno di mantenimento. In sostanza, la rivalutazione Istat è fiscalmente rilevante solo se trova fondamento espresso nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Indicazione finale dell’Amministrazione
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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