Risoluzione n. 444 del 18/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quando l’imposta di bollo sulle ricevute/fatture per prestazioni mediche è dovuta e se può essere inclusa tra le spese mediche detraibili. Se il cliente regolarizza un documento privo di bollo o se il professionista addebita separatamente il bollo, l’importo può essere considerato costo accessorio detraibile; fuori da questi casi non è detraibile.
Imposta di bollo su ricevute per visite mediche e detraibilità del relativo importo
Imposta di bollo su fatture e ricevute per visite mediche
La risoluzione affronta il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo e della detrazione IRPEF per spese mediche, delle ricevute rilasciate da medici specialisti. Il documento chiarisce sia quando il bollo è dovuto sia se il relativo importo possa essere incluso tra gli oneri detraibili ex articolo 15 del DPR 917/1986.
Quesito del contribuente
Il contribuente segnala due circostanze:
- alcuni medici rilasciano ricevute per visite mediche specialistiche senza applicare il contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo di Euro 1,81;
- il CAF, nella dichiarazione dei redditi, non ha considerato detraibile l’importo dell’imposta di bollo applicata su tali ricevute tra le spese mediche.
Chiede quindi:
- quale sia il corretto trattamento ai fini dell’imposta di bollo delle ricevute per spese mediche;
- se sia corretto escludere l’importo del bollo dalle spese mediche detraibili.
Regola generale sull’imposta di bollo
L’Amministrazione richiama l’articolo 13, n. 1, della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’imposta di bollo nella misura di Euro 1,81 per esemplare per:
- fatture, note, conti e documenti simili con addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, spediti o consegnati anche tramite terzi;
- ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di un’obbligazione pecuniaria.
Viene inoltre ricordata la nota 2 all’articolo 13, secondo cui il bollo non è dovuto quando la somma non supera L. 150.000, pari a Euro 77,47.
Soggetti obbligati e responsabilità
Il documento precisa che l’obbligo di apporre il contrassegno su fatture o ricevute grava sul soggetto che forma il documento, cioè colui che lo consegna o lo spedisce.
Sono inoltre solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta:
- le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con il DPR n. 642/1972;
- coloro che li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
- tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine ma solo in caso d’uso.
Regolarizzazione del documento non bollato
La risoluzione richiama l’articolo 22 del DPR n. 642/1972, secondo cui chi riceve un atto non in regola con le norme sul bollo, e non ha partecipato alla sua formazione, deve entro quindici giorni dalla data di ricevimento:
- presentare l’atto all’ufficio locale delle entrate;
- regolarizzarlo pagando la sola imposta.
In questa ipotesi:
- il soggetto che regolarizza è esente da responsabilità, sia tributaria sia sanzionatoria;
- la sanzione è irrogata al solo soggetto che ha formato l’atto senza assolvere il tributo.
Se invece nessuna delle parti provvede al pagamento del bollo, né in origine né successivamente tramite regolarizzazione:
- entrambi i soggetti restano responsabili del tributo;
- entrambi sono responsabili anche per l’irrogazione della sanzione.
Applicazione al caso delle prestazioni mediche
Nel caso esaminato, i principi generali sopra richiamati si applicano anche al cliente del professionista che riceva un documento privo di bollo. In tal caso, il cliente deve presentarlo all’ufficio competente e pagare il tributo per la regolarizzazione.
L’imposta di bollo così assolta dal cliente può essere considerata:
- un costo accessorio della prestazione professionale;
- e quindi essere computata tra gli oneri che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 15 del DPR n. 917/1986.
Bollo addebitato separatamente dal professionista
La stessa conclusione vale quando il professionista addebita espressamente il bollo al cliente e lo indica separatamente in fattura o ricevuta. La risoluzione richiama la risoluzione del 14 luglio 1995, n. 199, secondo cui nulla vieta che l’importo del tributo dovuto dal professionista per il documento rilasciato sia addebitato al cliente in aggiunta al compenso professionale.
Anche in questo caso:
- l’imposta separatamente addebitata può essere considerata costo accessorio della prestazione;
- può quindi essere inclusa nella determinazione dell’onere detraibile.
Esclusione della detrazione negli altri casi
Al di fuori delle due ipotesi indicate, il cliente non può includere l’importo corrispondente all’imposta di bollo tra le spese mediche detraibili. Pertanto, la detrazione del bollo è ammessa solo quando:
- il cliente regolarizza un documento non bollato;
- oppure il bollo è addebitato separatamente dal professionista nella ricevuta o fattura.
Indicazioni finali
La Direzione conclude demandando alle Direzioni regionali la vigilanza affinché gli uffici osservino correttamente i principi enunciati nella risoluzione.
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