Risoluzione n. 447 del 19/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce quando una società francese identificata ai fini IVA in Italia deve usare o meno il numero identificativo italiano per acquisti, lavorazioni su beni, cessioni e servizi. Distingue tra beni destinati a clienti esteri o italiani, tra spedizioni FOB ed ex works, e conferma i diversi regimi di non imponibilità, imponibilità e adempimenti INTRA/doganali applicabili.
Utilizzo del numero identificativo IVA in Italia da parte di società non residente
Utilizzo del numero identificativo IVA in Italia da parte di società non residente
La risoluzione esamina il regime IVA applicabile ad ALFA SA, società con sede in Francia ma identificata ai fini IVA in Italia, in relazione a: acquisti di beni in Italia, cessioni dirette, lavorazioni su beni presso terzisti italiani, cessioni del prodotto finito verso clienti italiani, UE ed extra-UE, nonché servizi acquistati e prestati in Italia. Il documento individua in quali casi il numero identificativo IVA italiano debba essere utilizzato e in quali invece le operazioni possano essere gestite direttamente dalla società francese.
Acquisti di beni in Italia e cessioni dirette dalla Francia
L’Agenzia conferma che:
- l’acquisto di beni in Italia da parte della società francese, con invio in Francia, può essere trattato come cessione intracomunitaria da parte del fornitore nazionale, senza necessità di utilizzare il numero identificativo IVA italiano di ALFA SA;
- analogamente, la società francese può effettuare cessioni intracomunitarie direttamente ai propri clienti italiani, che realizzeranno un acquisto intracomunitario.
A supporto di tale impostazione viene richiamata la circolare n. 13 del 23 febbraio 1994, punto B.8.
Beni oggetto di lavorazione in Italia: quadro normativo
La risoluzione richiama due riferimenti normativi centrali:
- l’art. 40, comma 4-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, secondo cui le prestazioni di servizi relative a beni mobili eseguite in Italia non si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a un committente soggetto passivo in altro Stato membro e se i beni sono spediti o trasportati fuori dal territorio dello Stato; tali prestazioni sono quindi non imponibili IVA;
- l’art. 9, primo comma, n. 9), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che rende non imponibili le prestazioni su beni destinati a Paesi extra-UE.
Per le cessioni intracomunitarie viene ricordato che l’art. 41 del D.L. n. 331 del 1993 richiede, per la configurazione dell’operazione, la qualità di operatori economici di cedente e acquirente, l’onerosità dell’operazione, il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale e l’invio dei beni in altro Stato comunitario.
Beni consegnati e destinati a clienti non residenti
Per i beni introdotti in Italia da altri Stati membri e lavorati da terzisti italiani, quando il prodotto finito è destinato a clienti non residenti, si distinguono due ipotesi.
Nel caso di destinazione a soggetti UE o extra-UE con resa FOB, l’operatore nazionale incaricato della lavorazione deve:
- prendere in carico la materia prima di proprietà del soggetto non residente e annotarla nel registro dei beni di terzi in conto lavorazione;
- compilare, per la sola parte statistica, l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari relativo alle merci introdotte, se tenuto alla presentazione mensile dei modelli INTRA acquisti;
- al termine della lavorazione, emettere fattura non imponibile per la prestazione:
- ai sensi dell’art. 40, comma 4-bis, del D.L. n. 331 del 1993, se il prodotto finito è destinato a un Paese comunitario;
- ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 9), del DPR n. 633 del 1972, se il prodotto finito è destinato a un Paese extra-UE.
Nel primo caso, se dovuto, va compilato anche il modello riepilogativo delle cessioni intracomunitarie per la parte statistica; nel secondo caso, il terzista deve adempiere agli obblighi doganali per l’esportazione dei beni finiti.
Beni consegnati con destinazione indeterminata e successiva cessione
Quando i beni sono consegnati al terzista italiano con termine di resa ex works e, dopo la lavorazione, sono ceduti a soggetti italiani, UE o extra-UE, la società francese deve operare tramite il proprio numero identificativo IVA in Italia. In tale ipotesi:
- deve innanzitutto effettuare un acquisto intracomunitario e compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari relativo alle merci introdotte;
- per la successiva cessione a soggetti di altri Stati UE, deve emettere fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331 del 1993, compilare l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie e conservare la lettera di vettura come prova dell’invio in altro Paese comunitario;
- per le cessioni verso Paesi extra-UE, deve emettere fattura non imponibile ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 633 del 1972 e adempiere agli obblighi doganali;
- per le cessioni a soggetti italiani, deve emettere fattura soggetta ad IVA, trattandosi di cessione interna.
In questa ipotesi, il terzista italiano, una volta completata la lavorazione, emette fattura con IVA intestata al numero identificativo IVA italiano della società francese.
Servizi acquistati in Italia dalla società francese
Le prestazioni di servizi acquistate direttamente da ALFA SA sul mercato italiano, purché non connesse alla lavorazione e al trasporto dei beni, possono essere fatturate direttamente alla società francese senza transitare per il numero identificativo IVA italiano.
Il trattamento fiscale di tali servizi dipende dai criteri di territorialità di cui all’art. 7 del DPR n. 633 del 1972.
Servizi prestati in Italia dalla società francese
Le prestazioni rese in Italia dai tecnici inviati dalla Francia per la riparazione degli scambiatori installati sono considerate territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lett. b), del DPR n. 633 del 1972.
Di conseguenza, tali servizi devono essere assoggettati ad IVA in Italia utilizzando il numero identificativo IVA italiano.
Indicazione finale dell’Amministrazione
La risoluzione conclude affidando alle Direzioni regionali il compito di vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi siano correttamente applicati dagli uffici.
Testo integrale
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