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Risoluzione

Risoluzione n. 446 del 18/11/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione esamina un’articolata operazione di passaggio generazionale mediante donazioni e conferimenti di partecipazioni in una società di persone e in una società holding. L’Agenzia chiarisce l’applicazione dell’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni per le quote di OMEGA SAS, l’assoggettamento a imposta del 4% per la donazione dell’8% di SIGMA SPA, la neutralità ai fini delle imposte dirette delle donazioni e le condizioni di applicabilità del regime di realizzo controllato ex art. 177 TUIR, con richiamo alla possibile rilevanza antielusiva ex art. 37-bis DPR 600/1973.

Trattamento tributario di donazioni e conferimenti di partecipazioni in un riassetto societario

Trattamento tributario di donazioni e conferimenti di partecipazioni in un riassetto societario

La risoluzione esamina, in sede di interpello, il trattamento fiscale di una complessa operazione di riorganizzazione societaria finalizzata al passaggio generazionale. L’Amministrazione distingue gli effetti delle singole fasi sotto il profilo delle imposte dirette, dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro, richiamando anche i possibili profili antielusivi.

Contesto dell’operazione

L’istanza è presentata da TIZIO e MEVIA, anche quali rappresentanti di OMEGA SAS. L’operazione riguarda la partecipazione in SIGMA SPA, qualificata come holding di partecipazione, e la partecipazione in OMEGA SAS, detenuta da TIZIO e MEVIA.

I dati essenziali richiamati nel documento sono i seguenti:

  • SIGMA SPA è partecipata da TIZIO per il 39,33%, da OMEGA per il 38,67%, da MEVIA per il 5% e da altri soggetti per il restante 17%.
  • OMEGA SAS ha un capitale sociale detenuto per il 96,299% da TIZIO, quale socio accomandatario, e per il 3,701% da MEVIA, quale socio accomandante.
  • L’obiettivo dichiarato è il passaggio generazionale della compagine societaria facente capo a TIZIO in favore dell’unica figlia.

Struttura delle tre fasi dell’operazione

L’operazione è articolata in tre fasi successive.

Prima fase

  • Donazione da TIZIO a MEVIA della quota di partecipazione al capitale di OMEGA, al fine di portare la partecipazione di MEVIA al 53,7853%.
  • Contestuale donazione da TIZIO a MEVIA dell’8% del capitale di SIGMA.

Seconda fase

  • Conferimento in OMEGA, ai sensi dell’articolo 177, comma 2, TUIR, di tutte le azioni ordinarie di SIGMA detenute da TIZIO e MEVIA al termine della prima fase.
  • A seguito del conferimento, e dell’aumento di capitale della OMEGA, TIZIO avrebbe il 63,8235% e MEVIA il 36,1765% della OMEGA, mentre MEVIA deterrrebbe l’83% complessivo di SIGMA.
  • Contestuale donazione da TIZIO a MEVIA di un’ulteriore quota di OMEGA, così da attribuire a MEVIA la maggioranza del 51,1608% e lasciare a TIZIO il 48,8392%.

Terza fase

  • Donazione, in una o più soluzioni, di ulteriori quote di OMEGA da TIZIO a MEVIA, sino a rendere la partecipazione residua di TIZIO di scarsa rilevanza.

Soluzione prospettata dagli istanti

Gli istanti ritengono che le operazioni non generino, in sostanza, imposizione fiscale salvo la donazione dell’8% di SIGMA.

Per la prima fase sostengono che:

  • la donazione della quota OMEGA non sia imponibile né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, in forza dell’articolo 3, comma 4-ter, D.lgs. 346/1990;
  • la donazione dell’8% di SIGMA non sia imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma sia soggetta a imposta sulle successioni e donazioni con aliquota del 4%, per un importo di euro 231.618,57, già versato.

Per la seconda fase ritengono che:

  • il conferimento delle azioni di SIGMA in OMEGA sia neutrale ai fini delle imposte sui redditi ex articolo 177, comma 2, TUIR e soggetto a imposta di registro in misura fissa di euro 168,00;
  • la donazione della quota OMEGA sia esente da imposizione sia sui redditi sia sulle successioni e donazioni.

Per la terza fase ritengono che le ulteriori donazioni di quote OMEGA siano anch’esse prive di presupposto impositivo.

Osservazioni preliminari dell’Agenzia

L’Agenzia precisa che il parere reso in sede di interpello non preclude l’eventuale applicazione dell’articolo 37-bis DPR 600/1973 in presenza di profili elusivi. Viene inoltre chiarito che l’interpello ex articolo 11 della legge 212/2000 riguarda solo l’interpretazione delle disposizioni tributarie in casi concreti e personali; per un giudizio sull’eventuale elusività occorre attivare la procedura specifica prevista dall’articolo 21 della legge 413/1991.

Imposta sulle successioni e donazioni

Per le donazioni indicate ai punti 1, 4 e 5, l’Agenzia richiama l’articolo 3, comma 4-ter, del D.lgs. 346/1990, come modificato dalla legge 296/2006, che prevede l’esenzione per i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni a favore dei discendenti, quando ricorrano le condizioni di legge.

In particolare, il beneficio spetta:

  • per le partecipazioni societarie che consentono di acquisire o integrare il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, c.c., se il soggetto beneficiario prosegue l’attività o conserva il controllo per almeno cinque anni;
  • a condizione che, al momento della donazione, sia resa apposita dichiarazione di impegno in tal senso.

L’Agenzia osserva che:

  • la donazione delle quote di OMEGA SAS da TIZIO a MEVIA è esente da imposta sulle successioni e donazioni, se ricorrono le condizioni di legge e se nell’atto è resa la dichiarazione di prosecuzione dell’attività d’impresa;
  • la donazione dell’8% di SIGMA SPA non beneficia dell’esenzione, perché il pacchetto donato non consente di acquisire o integrare il controllo diretto di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 1, c.c.; essa è quindi soggetta a imposta con aliquota del 4%.

Imposte sui redditi e plusvalenze da donazione

L’Agenzia richiama l’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR, che prevede l’imponibilità delle plusvalenze solo in caso di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate.

Ne deriva che:

  • la donazione di una partecipazione non realizza plusvalenze imponibili in capo al donante;
  • in caso di successiva cessione a titolo oneroso della partecipazione ricevuta in donazione, il beneficiario deve assumere come costo di acquisto quello che sarebbe stato riconosciuto al donante;
  • opera inoltre la disposizione antielusiva dell’articolo 16, comma 1, della legge 383/2001, secondo cui, se il beneficiario o un avente causa a titolo gratuito cede i valori mobiliari entro cinque anni dalla donazione, deve versare l’imposta sostitutiva sulla plusvalenza come se la donazione non fosse avvenuta.

Viene richiamato anche il principio secondo cui il beneficiario deve determinare il reddito diverso con gli stessi criteri del donante, anche per distinguere tra partecipazione qualificata e non qualificata.

Conferimento di partecipazioni e articolo 177 TUIR

Per il conferimento in OMEGA delle azioni SIGMA detenute da TIZIO e MEVIA, l’Agenzia osserva che, in via letterale, gli scambi di partecipazioni mediante conferimento possono rientrare nell’articolo 177 TUIR.

Tuttavia, la neutralità fiscale del cosiddetto “realizzo controllato” non è riconosciuta in modo automatico: essa è giustificata solo in presenza di un obiettivo fondamento economico e di valide ragioni economiche, come la ristrutturazione o razionalizzazione delle attività delle società partecipanti.

L’Agenzia richiama la giurisprudenza comunitaria e afferma che l’articolo 177 TUIR non può essere applicato quando la ragione prevalente dell’operazione sia il passaggio, in neutralità fiscale, da un regime IRPEF a un regime IRES più favorevole, poiché ciò determinerebbe un salto d’imposta in contrasto con il principio generale dell’articolo 9 TUIR.

Profili antielusivi

La risoluzione ribadisce che le operazioni di conferimento mediante scambio di partecipazioni rientrano nell’ambito dell’articolo 37-bis DPR 600/1973. Pertanto, resta salvo il potere dell’Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari se le operazioni sono prive di valide ragioni economiche e finalizzate a conseguire un indebito risparmio d’imposta.

Nel caso esaminato, viene richiamata anche la possibilità che il conferimento sia usato per eludere l’articolo 9 TUIR, che assume il valore normale come corrispettivo nei conferimenti in società o altri enti.

Imposta di registro

Per il conferimento di azioni di cui al punto 4, l’Agenzia conferma l’applicazione dell’articolo 4 della Tariffa allegata al TUR, con assoggettamento all’imposta di registro in misura fissa pari a euro 168,00.

Conclusione operativa

In sintesi, la risoluzione riconosce:

  • l’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni per la donazione delle quote OMEGA, se rispettate le condizioni dell’articolo 3, comma 4-ter, D.lgs. 346/1990;
  • l’imponibilità al 4% della donazione dell’8% di SIGMA SPA, perché non idonea a integrare il controllo;
  • la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi delle donazioni di partecipazioni;
  • l’ammissibilità in astratto del conferimento ex articolo 177 TUIR, ma con verifica sostanziale delle valide ragioni economiche e dei possibili profili antielusivi;
  • l’imposta di registro fissa di euro 168,00 sul conferimento di azioni.

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