Risoluzione n. 441 del 17/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione esamina se il datore di lavoro possa riconoscere in conguaglio ai dipendenti la detrazione del 19% per somme trattenute dallo stipendio e versate a una ONLUS. L’Agenzia ritiene ammissibile la procedura, ma solo con mandati individuali, tracciabilità del versamento e specifiche attestazioni documentali.
Erogazioni liberali alle ONLUS tramite il datore di lavoro e detrazione IRPEF del 19%
Erogazioni liberali alle ONLUS tramite il datore di lavoro e detrazione IRPEF
La risoluzione affronta il caso di iniziative aziendali di raccolta fondi a favore di una ONLUS, realizzate tramite trattenuta in busta paga di un importo corrispondente, ad esempio, a un’ora di lavoro. L’obiettivo è chiarire se il datore di lavoro possa riconoscere ai dipendenti, in sede di conguaglio, la detrazione d’imposta del 19% prevista per le erogazioni liberali alle ONLUS.
Quesito posto
L’Unione Industriale di una Provincia chiede se le imprese possano applicare, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, la detrazione del 19% sull’importo trattenuto ai dipendenti e successivamente versato a una ONLUS, ai fini dell’art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
L’interpellante ritiene possibile riconoscere la detrazione in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, seguendo una procedura articolata in più passaggi:
- autorizzazione dei dipendenti mediante mandato collettivo o individuale al datore di lavoro;
- trattenuta dall’importo netto dello stipendio della somma corrispondente a un’ora di lavoro;
- versamento alla ONLUS tramite bonifico, in nome proprio dell’impresa e per conto dei donanti;
- indicazione in busta paga di una voce esplicativa della trattenuta;
- invio alla ONLUS di un elenco nominativo dei donanti;
- restituzione da parte della ONLUS di una copia dell’elenco con dichiarazione di ricevuta;
- rilascio al dipendente di un’attestazione nominativa con la prova del bonifico e della causale di erogazione liberale;
- riconoscimento della detrazione del 19% in sede di conguaglio.
Valutazione preliminare dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate precisa in via preliminare che l’istanza è inammissibile come interpello ordinario, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del DM 26 aprile 2001, n. 209, perché la fattispecie non interessa direttamente l’istante nella sua veste di contribuente. Viene comunque fornito un parere nell’ambito della consulenza giuridica, senza gli effetti tipici dell’interpello.
Quadro normativo richiamato
L’art. 15, comma 1, lett. i-bis) del TUIR consente alle persone fisiche di detrarre dall’imposta lorda il 19% delle erogazioni liberali in denaro a favore, tra gli altri, delle ONLUS, entro il limite di euro 2.065,83. La detrazione è ammessa solo se il pagamento è effettuato con mezzi tracciabili, cioè:
- banca o ufficio postale;
- sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. L’Agenzia richiama la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, evidenziando che tali modalità servono a consentire controlli efficaci e a prevenire abusi.
Valutazione della procedura tramite datore di lavoro
Secondo l’Agenzia, la particolarità della fattispecie sta nel fatto che il datore di lavoro trattiene direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente a una ONLUS, completa il versamento e cura il riconoscimento della detrazione come sostituto d’imposta. La procedura è ritenuta ammissibile perché semplifica gli adempimenti del dipendente, mantenendo la tracciabilità del versamento e la riferibilità dell’erogazione al donante effettivo.
Condizioni e adempimenti richiesti
L’Agenzia ammette il riconoscimento della detrazione del 19% solo se sono rispettate precise condizioni:
- il dipendente deve autorizzare singolarmente la trattenuta dell’importo, indicando il mese di riferimento, e conferire un mandato individuale al datore di lavoro per l’erogazione liberale a una determinata ONLUS tramite bonifico bancario;
- l’impresa deve trattenere la somma nel mese prefissato e indicare sul cedolino che la trattenuta è destinata a una specifica ONLUS a titolo di erogazione liberale;
- il bonifico complessivo deve riportare in causale che l’erogazione è eseguita per conto dei dipendenti mandanti, con indicazione del numero degli eroganti e del mese di riferimento;
- per ciascun bonifico, l’impresa deve predisporre un elenco in duplice copia con i nominativi dei donanti, l’importo trattenuto e versato per ciascuno e il mese della trattenuta, da trasmettere alla ONLUS;
- la ONLUS deve restituire all’impresa una copia dell’elenco con dichiarazione di ricevuta, sottoscritta dal rappresentante legale, della somma totale versata e con gli estremi del bonifico;
- l’impresa deve rilasciare a ogni dipendente-donante un’attestazione nominativa con i dati dell’impresa, la denominazione completa della ONLUS, la dichiarazione di aver effettuato il bonifico per suo ordine e conto, la data del bonifico, l’importo trattenuto e versato a titolo di erogazione liberale e copia della ricevuta rilasciata dalla ONLUS.
Effetti fiscali riconosciuti
Se la procedura sopra indicata è osservata, il datore di lavoro può riconoscere al dipendente, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, la detrazione del 19% della somma donata, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del DPR n. 600 del 1973.
Vigilanza finale
La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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