Cassazione Civile, Ordinanza n. 28461/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva partecipato a una vendita forzata di un complesso immobiliare disposta nell’ambito dell’esecuzione contro una società poi fallita, aggiudicandosi il bene per oltre due milioni di euro. Dopo l’aggiudicazione presentava una settima istanza di proroga del termine per il versamento del prezzo; il giudice dell’esecuzione la rigettava e l’aggiudicataria proponeva opposizione agli atti esecutivi, poi respinta dal Tribunale di Trento. In cassazione deduceva, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che il giudice non avesse considerato le condizioni soggettive e oggettive poste a giustificazione del mancato pagamento del saldo prezzo, tra cui l’occupazione del bene da parte di terzi in forza di contratto di locazione non risultante dalla perizia di stima e la conseguente sostanziale diversità del bene rispetto a quanto prospettato. Con il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 587 c.p.c., sostenendo che la perdita della cauzione a titolo di multa non potesse essere disposta senza un previo accertamento di responsabilità dell’aggiudicatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha osservato che, a prescindere da possibili profili di inammissibilità per difetto di riferimento a fatti in senso fenomenico, il motivo non poteva essere accolto perché il termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione è perentorio; inoltre non risultava che la ricorrente avesse tempestivamente chiesto la revoca dell’aggiudicazione per sostanziale diversità del bene. Sul secondo ha affermato che la perdita della cauzione prevista dall’art. 587 c.p.c. opera automaticamente per effetto della legge processuale, senza margini di discrezionalità del giudice e senza necessità di un accertamento di responsabilità dell’aggiudicatario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore di ciascuna parte controricorrente e con atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo di ricorso per omesso esame è stato ritenuto comunque infondato; la Corte richiama inoltre l’orientamento secondo cui il vizio deve riguardare fatti in senso fenomenico.
art. 587 c.p.c.
La perdita della cauzione a titolo di multa è prevista come conseguenza automatica dalla legge processuale, senza discrezionalità del giudice e senza necessità di un autonomo accertamento di responsabilità dell’aggiudicatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 380-bis1 c.p.c.
Indicato ai fini del deposito della motivazione nei termini previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non può essere prospettata in modo generico e deve riferirsi a un fatto storico decisivo, non a valutazioni o condizioni soggettive della parte.
- Nel procedimento esecutivo immobiliare, il termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione ha natura perentoria; il suo mancato rispetto non può essere giustificato da mere difficoltà soggettive dell’aggiudicatario.
- L’aggiudicatario che ritenga di trovarsi di fronte a un bene sostanzialmente diverso da quello descritto deve attivarsi tempestivamente per chiedere la revoca dell’aggiudicazione, non potendo far valere tardivamente tale doglianza in sede di opposizione o di legittimità.
- La perdita della cauzione prevista dall’art. 587 c.p.c. consegue automaticamente al mancato versamento del prezzo nei termini, senza che il giudice debba svolgere un accertamento discrezionale di responsabilità.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, trovano applicazione le conseguenze economiche previste dal d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di ulteriore contributo unificato.
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