Sentenza n. 798/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 279/2024, depositata e resa pubblica il 16.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 279/2024 relativa al riconoscimento del beneficio della carta docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 279/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio, il Ministero ha documentato che il credito non sussisteva più, poiché il bonus della carta docente era stato accreditato il 12 dicembre 2025, anteriormente alla proposizione del ricorso per ottemperanza, depositato il 22 dicembre 2025. La circostanza non è stata contestata dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso per ottemperanza, rilevando che, già al momento della sua proposizione, il credito oggetto della sentenza era stato soddisfatto mediante l'accredito del bonus della carta docente. L'avvenuto accredito è stato ritenuto provato sulla base della documentazione depositata dal Ministero e della mancata contestazione della ricorrente, anche ai sensi dell'art. 64 c.p.a. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, in quanto soccombente, e liquidate in 400 euro oltre spese generali e oneri accessori; è rimasto inoltre a suo carico il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato.
art. 64 c.p.a.
La mancata contestazione della documentazione prodotta dall'amministrazione consente di ritenere provata l'avvenuta soddisfazione del credito.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è infondato quando, prima della sua proposizione, l'amministrazione abbia già integralmente adempiuto all'obbligo risultante dal giudicato, facendo venir meno il credito azionabile in sede esecutiva.
- Nel giudizio amministrativo, la documentazione prodotta dall'amministrazione sull'avvenuto adempimento può fondare l'accertamento del fatto quando la parte ricorrente non la contesti, ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
- La parte che propone un ricorso per ottemperanza dopo l'avvenuto adempimento dell'amministrazione può essere condannata alle spese per soccombenza, anche se il giudicato originario imponeva effettivamente un obbligo di pagamento o attribuzione.
Come è indicizzato
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