Sentenza del 22/01/2016 n. 1174 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
I coniugi avevano acquistato un immobile il 28 novembre 2002 usufruendo delle agevolazioni fiscali per la prima casa e dichiarando di voler trasferire la residenza nel Comune dell'immobile entro diciotto mesi. L'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni, sostenendo che la residenza fosse stata formalmente attribuita dal Comune solo il 2 agosto 2004, oltre il termine previsto. I contribuenti avevano invece dimostrato di aver presentato la domanda di trasferimento della residenza il 18 maggio 2004, entro i diciotto mesi, e che il successivo ritardo amministrativo non era loro imputabile. L'Agenzia ha impugnato la decisione favorevole ai contribuenti sostenendo che rilevasse la data dell'iscrizione anagrafica effettiva, non quella della domanda, e che spettasse ai contribuenti provare l'assenza di cause giustificative del ritardo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il riconoscimento delle agevolazioni prima casa. Ha stabilito che, ai fini del requisito della residenza, rileva la data in cui l'interessato presenta la dichiarazione o domanda di trasferimento al Comune, purché entro il termine di diciotto mesi, anche se la pratica amministrativa si conclude successivamente. I contribuenti avevano assolto il proprio onere probatorio dimostrando la tempestiva presentazione della domanda; spettava invece all'Amministrazione allegare e provare eventuali fatti impeditivi, circostanza non verificatasi. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte prima, art. 1, nota II-bis
L'immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca la propria residenza entro diciotto mesi dall'acquisto.
Il termine di diciotto mesi costituisce il termine entro cui deve essere attivato il procedimento per il trasferimento della residenza. In base all'interpretazione della Corte, per evitare la decadenza è sufficiente che la domanda o dichiarazione di trasferimento sia presentata entro tale termine, anche se l'iscrizione anagrafica viene perfezionata successivamente.
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2
La decorrenza della residenza anagrafica va ancorata alla dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel Comune di nuova residenza, ancorché la relativa pratica non sia conclusa.
Il procedimento anagrafico deve essere considerato unitariamente e la data iniziale rilevante è quella della dichiarazione o richiesta dell'interessato, non necessariamente quella della conclusione formale della pratica.
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 5
In caso di mancato accoglimento della richiesta d'iscrizione, l'ente deve darne comunicazione immediata all'interessato, specificandone i motivi.
La disposizione rileverebbe in presenza di un diniego della richiesta di residenza. Nel caso concreto non vi era stato alcun diniego, ma soltanto un ritardo nell'istruttoria, quindi la norma non impediva di riconoscere efficacia alla domanda tempestivamente presentata.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Il contribuente deve provare il fatto costitutivo del beneficio, cioè la presentazione tempestiva della domanda di residenza. Una volta fornita tale prova, spetta all'Amministrazione dimostrare eventuali fatti impeditivi, come un diniego o un'inadempienza imputabile al contribuente.
Art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per impugnare le sentenze non notificate era, per i giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma, di un anno, oltre la sospensione feriale.
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia applicando la disciplina previgente, poiché il giudizio era stato instaurato nel 2006, prima della riduzione del termine lungo a sei mesi.
Massime di principio
- Per le agevolazioni prima casa, quando la legge richiede il trasferimento della residenza entro un termine, è essenziale presentare la domanda al Comune entro la scadenza e conservarne una prova documentale certa.
- Il ritardo dell'amministrazione comunale nella definizione della pratica anagrafica non può normalmente essere imputato al contribuente che abbia presentato tempestivamente e correttamente la richiesta.
- La sola data del certificato o del provvedimento finale di iscrizione anagrafica non è necessariamente decisiva: può rilevare la data della dichiarazione o domanda iniziale, secondo la disciplina anagrafica applicabile.
- Il contribuente deve dimostrare la tempestiva attivazione della procedura; l'Amministrazione che contesta il beneficio deve invece provare eventuali elementi ulteriori, come un diniego, irregolarità della domanda o ritardi imputabili all'interessato.
- La tutela non opera automaticamente se la domanda è stata presentata oltre il termine, se è stata respinta per motivi imputabili al contribuente o se mancano prove affidabili della sua presentazione tempestiva.
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