Sentenza n. 38/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento - dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 28 luglio 2021, notificata il 3 agosto 2021, con cui il Capo Ripartizione X - abusivismo e repressione - fascia costiera - patrimonio del predetto Comune ha disposto per l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile e della relativa area di sedime, identificato in catasto al foglio -OMISSIS-, part.lla -OMISSIS-, sito in -OMISSIS-, di proprietà della ricorrente; - nonché di tutti gli altri provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali, quali, a titolo esemplificativo, l'ordinanza n. -OMISSIS- del 19.4.2012, di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile abusivo e della relativa area di sedime, con immissione in possesso, nonché accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l'ordinanza comunale di acquisizione sostenendo, in primo luogo, che non fosse configurabile l'inottemperanza all'ordine di demolizione, poiché l'ordine era stato sospeso in via cautelare prima della scadenza del termine di novanta giorni. Ha dedotto che, cessata la sospensione, il Comune avrebbe dovuto adottare una nuova ordinanza di demolizione. Ha inoltre affermato di non essere l'autrice dell'abuso e, quindi, di non poter subire l'acquisizione; ha sostenuto l'inapplicabilità della misura a un abuso realizzato nel 1969, anteriormente all'introduzione della disciplina acquisitiva; ha denunciato la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4 e dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nonché l'illegittimità derivata dell'ordinanza di acquisizione per l'illegittimità dell'accertamento dell'inottemperanza. Infine, ha contestato il riferimento alle previsioni urbanistiche e la determinazione dell'area acquisita, prospettando la possibile recuperabilità futura dell'immobile o l'utilizzabilità dell'area per altri fini.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto alla sospensione cautelare dell'ordine di demolizione, ha ritenuto che essa impedisse il decorso del termine per ottemperare soltanto durante la pendenza del giudizio; con la sentenza di rigetto del ricorso, l'ordine demolitorio ha riacquistato automaticamente efficacia e il termine ha ripreso a decorrere, senza necessità di una nuova ordinanza di demolizione. Anche assumendo come dies a quo la pubblicazione della sentenza di rigetto del 20 dicembre 2011, i novanta giorni erano decorsi quando il Comune ha accertato l'inottemperanza il 19 aprile 2012. La pendenza dell'appello, non assistita da una nuova misura cautelare, non impediva il decorso del termine. L'estraneità della proprietaria alla realizzazione materiale dell'abuso è stata ritenuta irrilevante: il proprietario che conosca l'attività illecita e disponga del manufatto e dell'area deve attivarsi per la rimozione e, in mancanza, subisce anche l'acquisizione. La misura è stata ritenuta applicabile agli abusi anteriori alla sua introduzione, poiché ha natura reale ed è disciplinata dalla normativa vigente quando l'amministrazione esercita il potere repressivo, secondo il principio tempus regit actum. Sono state respinte anche le censure fondate sui Protocolli CEDU, poiché l'acquisizione costituisce una misura reale, non personale, volta a rendere effettivo il ripristino e a tutelare l'ordinato assetto del territorio. Le contestazioni sull'estensione dell'area acquisita sono state giudicate generiche e non idonee a confutare la ricomprensione dell'intero lotto catastale, inferiore a dieci volte la superficie utile abusiva. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede, per i soli casi di opera eseguita in assenza di permesso di costruire, ovvero in variazione essenziale o totale difformità dallo stesso, quale conseguenza della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, un’automatica fattispecie acquisitiva al patrimonio del comune dell’opera abusiva e della relativa area di sedime.
La mancata demolizione nel termine determina l’acquisizione automatica dell’opera abusiva e dell’area di sedime al patrimonio comunale, secondo i presupposti stabiliti dalla norma.
art. 23 l.r. Sicilia n. 37/1985
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; il testo non espone un'autonoma interpretazione della norma.
l. n. 47/1985
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina edilizia e al condono; il testo non espone un'autonoma interpretazione della norma.
art. 2 Protocollo n. 4 CEDU
La censura è stata ritenuta generica e infondata; la misura acquisitiva, avendo natura reale e non personale, non presenta il dedotto contrasto con la disposizione.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
La censura relativa al ne bis in idem sostanziale è stata ritenuta generica e infondata, poiché l'acquisizione è una misura reale diretta a rendere effettivo il ripristino e non una sanzione personale.
art. 117 Cost.
Richiamato quale parametro attraverso cui assumono rilievo nell'ordinamento interno i principi desumibili dalle disposizioni sovranazionali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Quando un ordine di demolizione è stato sospeso cautelarmente durante il giudizio e il ricorso viene respinto, l'ordine riacquista automaticamente efficacia con la sentenza di rigetto e il termine per ottemperare riprende a decorrere, senza necessità di una nuova ordinanza demolitoria.
- La pendenza dell'appello contro la sentenza che ha respinto l'impugnazione dell'ordine di demolizione non impedisce il decorso del termine per demolire, salvo che sia stata concessa una specifica misura cautelare sospensiva.
- Il proprietario dell'immobile abusivo, anche se non autore materiale dell'opera, quando abbia conoscenza dell'abuso e la disponibilità del manufatto e dell'area, deve attivarsi per la rimozione; in caso di mancata ottemperanza può subire l'acquisizione del bene al patrimonio comunale.
- L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva e dell'area di sedime può applicarsi anche a illeciti edilizi realizzati anteriormente all'entrata in vigore della disciplina acquisitiva, poiché la misura, di natura reale, è regolata dalla normativa vigente quando l'amministrazione esercita il potere repressivo.
- L'acquisizione dell'opera abusiva e dell'area di sedime, in quanto misura reale diretta a rendere effettivo il ripristino dello stato dei luoghi e a tutelare l'ordinato assetto del territorio, non integra una sanzione personale ai fini dei divieti invocati dalla CEDU.
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