Sentenza n. 2740/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, n. 404/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 28 aprile 2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condannato il Ministero a erogare buoni elettronici per complessivi 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione. Ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha accertato, sulla base della documentazione, il passaggio in giudicato della pronuncia, la rituale notifica all’amministrazione debitrice e il rispetto dei termini di legge; il Ministero non ha dimostrato di avere già adempiuto né ha allegato fatti modificativi o estintivi del credito. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza per rilasciare la Carta del docente e accreditare gli importi dovuti per i quattro anni scolastici, con interessi legali o rivalutazione determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale ministeriale competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni su richiesta della parte e trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti. Compenso commissariale da determinare separatamente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 550 euro oltre spese forfettarie, IVA e CPA, nonché alla refusione del contributo unificato se versato; disposta la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso è documentalmente fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Il giudizio di ottemperanza è accolto sulla base della prova documentale del titolo passato in giudicato e dell’inadempimento dell’amministrazione; il giudice assegna un termine per l’adempimento e nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
La resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.
Gli importi dovuti in esecuzione del titolo devono essere accreditati con interessi legali o rivalutazione monetaria, secondo il criterio previsto dalla norma, entro il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza.
art. 115 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso per il commissario ad acta, se dovuto, verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
L’eventuale compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente con separato decreto secondo la disciplina richiamata.
d.m. 55/2014
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
Per liquidare le spese del giudizio di ottemperanza il TAR applica analogicamente i minimi tariffari previsti per le procedure esecutive mobiliari, considerando le fasi svolte, lo scaglione di valore e la complessità della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando risulta documentalmente che il titolo di condanna è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’amministrazione debitrice e non è stato adempiuto, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Se l’amministrazione intimata non dimostra l’avvenuto pagamento né allega fatti modificativi o estintivi del credito accertato dal titolo giudiziale, permane l’obbligo di eseguirlo, inclusi gli accessori riconosciuti nel titolo e determinati secondo la disciplina applicabile.
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