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Ordinanza

Ordinanza n. 638/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 1409/2019 della Corte di Appello di Catania, passata in giudicato e non eseguita dall’Amministrazione locale intimata.

Giustizia amministrativa202502602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune di Floridia della sentenza n. 1409/2019 della Corte di Appello di Catania, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Catania, deducendo la mancata esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione locale intimata. Il TAR ha rilevato preliminarmente che il ricorso era stato notificato a un indirizzo di posta elettronica certificata non censito nel pubblico registro delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia e che il Comune non risultava avere registrato un proprio domicilio digitale in tale registro. Poiché il Comune non si è costituito, la validità della notificazione doveva essere verificata d'ufficio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso, poiché effettuata presso un indirizzo PEC non risultante dal registro pubblico pertinente. Ha precisato che, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel RegIndE, la notificazione digitale deve essere effettuata all'indirizzo risultante da tale registro; in assenza del relativo adempimento, deve essere utilizzato il domicilio digitale contenuto nell'Indice IPA, previsto dall'art. 6-ter d.lgs. 82/2005, oppure il domicilio fisico. Considerata la mancata costituzione del Comune, il Collegio ha applicato l'art. 44, comma 4, c.p.a., disponendo la rinnovazione della notificazione, non trattandosi di notificazione inesistente. Ha assegnato al ricorrente il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per notificare nuovamente il ricorso a un recapito conforme alla legge e il termine di cinque giorni per depositare la ricevuta attestante il perfezionamento della notifica per il destinatario. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    obbligo per il giudice amministrativo di disporre la rinnovazione delle notifiche nulle in caso di mancata comparizione della parte intimata, fatti salvi i casi di inesistenza

    La nullità della notificazione, in assenza di costituzione della parte intimata, impone al giudice di disporne la rinnovazione, salvo che la notificazione sia inesistente.

  • art. 149-bis c.p.c.

    La notificazione a mezzo PEC deve essere effettuata all'indirizzo del destinatario individuato secondo i registri e gli elenchi normativamente previsti.

  • art. 16-ter d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012

    Individua i pubblici elenchi rilevanti ai fini delle notificazioni telematiche.

  • art. 16, comma 12, d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012

    Rileva per il pubblico registro delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia e per la verifica del domicilio digitale dell'ente.

  • art. 6-ter d.lgs. 82/2005

    Prevede l'Indice IPA quale elenco utilizzabile per la notificazione digitale in assenza dell'indirizzo dell'ente nel registro pertinente.

Massime di principio

  • Quando il ricorso amministrativo è notificato a un ente pubblico presso un indirizzo PEC non censito nel registro previsto dalla legge e l'ente non si costituisce, la notificazione è nulla, non inesistente, se l'indirizzo consente comunque di individuare il destinatario e di collegare l'atto alla sua sfera giuridica.
  • In assenza di un domicilio digitale dell'amministrazione nel registro pubblico pertinente, la notificazione telematica deve essere effettuata all'indirizzo risultante dall'Indice IPA previsto dall'art. 6-ter d.lgs. 82/2005, oppure presso il domicilio fisico dell'ente.
  • Ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., qualora la parte intimata non compaia in giudizio, il giudice amministrativo deve disporre la rinnovazione della notificazione nulla, assegnando un termine perentorio, salvo il caso di notificazione inesistente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

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