Cassazione Penale, Sentenza n. 27973/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, della richiesta di detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies Ord. pen. proposta da un detenuto che aveva invocato la necessità di occuparsi del figlio minore di tre anni, dopo un episodio di rischio di annegamento occorso al bambino mentre la madre era al lavoro. Il Tribunale ha ritenuto l’istanza inammissibile per il mancato previo espletamento di un terzo della pena in regime inframurario e, comunque, ha escluso che la madre fosse assolutamente impossibilitata ad accudire il minore, valorizzando il fatto che il suo impiego non risultava incompatibile con le esigenze di cura del bambino e aggiungendo considerazioni sulla pericolosità sociale del richiedente. Nel ricorso per cassazione la difesa ha denunciato vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo: che il requisito dell’espiazione di un terzo della pena non si applicasse all’ipotesi del padre di cui al comma 7 dell’art. 47-quinquies dopo l’introduzione del comma 1-bis; che il Tribunale avesse erroneamente escluso l’impedimento della madre basandosi solo sulla sua presenza fisica e sulla circostanza che il lavoro stagionale stesse cessando, trascurando l’impegno annuale nella gestione di un’impresa di pulizie e le specifiche esigenze psicologiche del minore, conseguenti al trauma riportato; e che fosse inconferente il richiamo ai principi di gradualità e al mantenimento dell’osservazione intramuraria. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma la Corte ha esaminato nel merito e ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta l’applicazione dell’art. 47-quinquies Ord. pen. e non specificamente censurata la motivazione del Tribunale sulle esigenze concrete del minore e sulla pericolosità del richiedente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies Ord. pen. richiede, per il padre, che la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata ad assistere la prole; tale impossibilità va intesa in senso rigoroso, come condizione che determini un concreto rischio di grave deficit assistenziale e di irreversibile compromissione del processo evolutivo-educativo del minore. Nel caso concreto, la Corte ha condiviso il giudizio del Tribunale secondo cui l’attività lavorativa della madre non integrava tale impossibilità, specie in mancanza di allegazioni specifiche e provate su esigenze particolari del minore. Ha inoltre rilevato che il Tribunale aveva legittimamente considerato anche la pericolosità sociale del detenuto, desunta dalle relazioni di sintesi, con giudizio di persistente rischio di recidiva.
Norme richiamate
art. 47-quinquies Ord. pen.
Disciplina la detenzione domiciliare speciale; per il padre detenuto è concedibile alle stesse condizioni previste per la madre solo se questa è deceduta o assolutamente impossibilitata ad assistere la prole. Il requisito del minimo di pena espiata può essere raggiunto anche in forme alternative previste dalla norma dopo l’introduzione del comma 1-bis.
art. 47-ter Ord. pen.
È richiamato come misura alternativa ordinaria rispetto alla quale l’art. 47-quinquies opera quando non ne ricorrano le condizioni.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È il vizio denunciabile per il ricorso, qui invocato per censurare la motivazione dell’ordinanza di sorveglianza.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamo finale all’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La detenzione domiciliare speciale in favore del padre richiede, in presenza della madre vivente, una sua impossibilità assoluta e non una mera difficoltà o compatibilità imperfetta con l’assistenza al minore.
- L’"impossibilità" della madre va valutata in concreto con riguardo non alla sola presenza fisica, ma alla capacità effettiva di garantire continuità affettiva e assistenziale al figlio, evitando un grave deficit tale da compromettere irreversibilmente il suo sviluppo evolutivo-educativo.
- L’attività lavorativa della madre, di regola, non integra di per sé l’impossibilità assoluta a prestare assistenza, salvo che emerga l’assenza di supporti familiari o sociali e un concreto impedimento a far fronte alle esigenze del minore.
- Chi invoca la misura alternativa deve allegare e dimostrare in modo specifico le peculiari esigenze del minore e il nesso tra tali esigenze e la necessità della misura; allegazioni generiche o non provate non sono sufficienti.
- Nella valutazione della concessione della detenzione domiciliare speciale il giudice deve bilanciare le esigenze di cura del minore con la pericolosità del richiedente e il rischio di recidiva, potendo legittimamente negare il beneficio se il quadro rieducativo è ancora incompleto.
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