Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34632/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano gli avvisi di accertamento e le sanzioni per più profili: 1) presunta decorrenza illegittima del termine dilatorio (mancata o tardiva notifica del processo verbale di accesso/acquisizione documenti, in particolare del p.v.c. 20.7.2006); 2) nullità degli atti per mancata o carente motivazione e per mancata allegazione/specifica riproduzione dei documenti richiamati nell'avviso (ancorà il p.v.c. del 20.7.2006); 3) violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo (soprattutto in materia di IVA e per l'applicazione degli studi di settore/parametri); 4) errato ricalcolo dei ricavi (omesso esame di fatto decisivo); 5) nullità dei provvedimenti sanzionatori per mancata indicazione degli elementi richiesti dalla legge e omessa motivazione sulla personalità dell'autore della violazione; 6) censura sulla motivazione degli avvisi notificati ai soci (mancanza di motivazione "per relationem").

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente i ricorsi. Rilevazioni principali: il processo verbale di accesso del 7.6.2006, rilasciato alla contribuente, è sufficiente a far decorrere il termine dilatorio ex art.12, comma 7, l. n.212/2000; non è richiesta la redazione di un ulteriore verbale di contestazione per far decorrere il termine. La notifica degli atti del 16.12.2008 è risultata quindi tempestiva. Quanto alla motivazione e all'allegazione dei documenti richiamati nell'avviso, la Corte ha ritenuto che l'atto impositivo avesse trasfuso il contenuto essenziale del p.v.c. e che i contribuenti avessero avuto modalità di conoscenza (accessi, inviti al contraddittorio, accertamento con adesione) tali da escludere il vizio decisivo. Sul contraddittorio in materia di IVA e studi di settore la Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria: l'omissione del contraddittorio produce invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra concretamente (cd. prova di resistenza) che, se ascoltato, avrebbe potuto ottenere un esito diverso; nel caso in esame il contraddittorio era stato attivato e in parte esperito, e comunque i ricorrenti non hanno prospettato in concreto le ragioni che avrebbero allegato. Le censure sulle sanzioni e sulla mancata motivazione della responsabilità degli autori sono state ritenute inammissibili o non decisive per difetto di autosufficienza. Anche la critica sul ricalcolo dei ricavi è stata esclusa in quanto la Cassazione non è giudice del merito e i ricorrenti si limitavano a riproporre una diversa valutazione dei fatti già valutati dal giudice d'appello. Sono state condannate le parti ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dell'Agenzia in Euro 2.300,00.

Norme richiamate

  • Legge 24 giugno 1929 n.4, art.24 (processo verbale)

    Il processo verbale redatto ai sensi dell'art.24 deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione; in caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazione fiscale è sufficiente l'indicazione dei documenti prelevati e il rilascio della copia del verbale fa decorrere il termine dilatorio.

  • Legge 27 luglio 2000 n.212, art.12, comma 7

    Il termine dilatorio per la notifica degli atti decorre dal rilascio di copia del processo verbale; la Corte conferma che il rilascio del p.v.c. del 7.6.2006 ha fatto decorrere il termine e la successiva notifica del 16.12.2008 è tempestiva.

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, artt.42 (commi 2 e 3) e art.39

    Le norme sulla motivazione degli atti e sull'accertamento analitico-induttivo: la motivazione dell'avviso è integrata se il provvedimento trascrive i punti essenziali del verbale richiamato; l'applicazione dei parametri/studi di settore è compatibile con l'accertamento analitico-induttivo quando i parametri costituiscono elemento emerso nell'istruttoria.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, art.56 comma 5

    Riferimento normativo utilizzato congiuntamente alla disciplina IVA: sottolinea l'obbligo di garantire il contraddittorio e l'accesso ai documenti rilevanti per la determinazione dell'imposta.

  • Legge 7 agosto 1990 n.241, artt.3 comma 3 e 24 (accesso)

    L'obbligo di indicare le ragioni degli atti amministrativi è funzionale: l'obbligo di allegazione riguarda gli atti non trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso; l'accesso è strumento per consentire al contribuente di difendersi e ottenere copia dei documenti utili.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472, art.17 e D.Lgs. 8 giugno 1992 n.472, art.16

    Norme sulle sanzioni tributarie: la mancata indicazione degli elementi essenziali nella motivazione delle sanzioni può comportare nullità, ma nel caso di specie le censure non sono state ritenute decisive per difetto di riproduzione e autosufficienza nel ricorso.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. Sopropé C-349/07; Foshan C-141/08; Texdata C-418/11; SC C.F. SRL C-430/19)

    Principio: nelle materie armonizzate (es. IVA) l'obbligo di contraddittorio discende dal diritto unionale. Tuttavia la violazione del contraddittorio comporta annullamento dell'atto solo se il contribuente dimostra concretamente che l'esito sarebbe potuto essere diverso (prova di resistenza); principio di effettività come parametro.

Massime di principio

  • Il rilascio al contribuente della copia del verbale di accesso/acquisizione documenti fa decorrere il termine dilatorio previsto per la notifica dell'avviso di accertamento; non è necessaria una ulteriore contestazione formale successiva perché il termine decorre dalla consegna della copia del p.v.c.
  • In materia di IVA e tributi armonizzati il contraddittorio preventivo è obbligatorio per garantire il diritto di difesa, ma la sua omissione determina l'annullamento dell'atto solo se il contribuente dimostra in concreto (prova di resistenza) che, se ascoltato, avrebbe potuto ottenere un risultato diverso.
  • La mancata allegazione integrale di documenti richiamati nell'avviso non è automaticamente vizio se l'atto riporta il contenuto essenziale del documento richiamato o se il contribuente ha avuto effettiva possibilità di conoscerli (accesso, partecipazione al contraddittorio, inviti).
  • Quando la procedura degli studi di settore/parametri è stata attivata con il contraddittorio obbligatorio, e il contribuente non vi partecipa o non produce elementi, l'Ufficio non è tenuto a fornire ulteriori dimostrazioni: l'accertamento è legittimo se sorretto da istruttoria e, se integrato in un accertamento analitico-induttivo, i parametri possono concorrere a giustificare la rettifica.
  • La Corte di legittimità non riesamina il merito fattuale: eccezioni che si limitano a riproporre una diversa rilettura della contabilità già valutata sono inammissibili in sede di cassazione.
  • La motivazione degli avvisi notificati ai soci può essere soddisfatta per relationem alla motivazione dell'avviso notificato alla società, soprattutto se i soci hanno la possibilità di consultare la documentazione societaria (più agevole nel caso di società a ristretta base sociale o società di persone).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.