Sentenza n. 1871/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di ammonimento Nr -OMISSIS- emesso in data 22 gennaio 2026 e notificato mediante consegna brevi manu al ricorrente in data 24 gennaio 2026; - nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di ammonimento per condotte di violenza domestica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento emesso ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 93/2013, deducendo due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta, lamentando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e, quindi, l'assenza di contraddittorio procedimentale. Con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 3 d.l. n. 93/2013 e dell'art. 8, comma 1, d.l. n. 11/2009, nonché difetto di istruttoria ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità manifesta. In particolare, ha sostenuto che la condotta fosse isolata ed episodica, costituisse una mera reazione a una condotta violenta altrui e non fosse stata adeguatamente valutata dalla Questura; ha inoltre richiamato l'assenza di denuncia-querela e prospettato l'operatività della legittima difesa. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento. L'ammonimento ha natura cautelare e preventiva, si fonda su una valutazione indiziaria e prognostica del pericolo e mira a prevenire ulteriori condotte violente, non ad accertare una responsabilità. In presenza di indizi precisi di una condotta aggressiva, l'esigenza di tutela immediata della persona offesa e della sicurezza pubblica può prevalere sull'interesse partecipativo del destinatario; il Questore dispone di un margine discrezionale nel valutare se e quando attivare il contraddittorio. Nel caso concreto, la lite familiare, degenerata in atti di violenza per futili motivi, giustificava l'esigenza di celerità indicata nel provvedimento, senza che il ricorrente avesse contestato efficacemente tale valutazione. Anche il secondo motivo è stato respinto. Il TAR ha rilevato che l'occasionalità della condotta non esclude l'ammonimento, potendo la misura essere adottata anche per un unico episodio di violenza domestica di particolare gravità. È irrilevante l'eventuale mancata presentazione di querela, poiché l'ammonimento può essere disposto anche d'ufficio e in assenza di querela. È stata inoltre ritenuta inconferente la generica allegazione della legittima difesa, non dimostrata, a fronte dell'ammissione dell'episodio di violenza fisica nei confronti dello zio e del litigio verbale violento con la zia. Tali fatti erano sufficienti a integrare il quadro di comportamento anomalo, minaccioso o molesto idoneo a determinare nella vittima un grave e perdurante stato di ansia o paura e potenzialmente a degenerare in condotte riconducibili all'art. 612-bis c.p. Le spese di lite sono state compensate per ragioni di equità sostanziale.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell'adozione dell'ammonimento quando la natura cautelare e preventiva della misura e l'urgenza di tutelare la persona offesa rendano prevalente l'esigenza di pronta tutela, in presenza di un quadro indiziario sufficientemente preciso.
art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119
anche in assenza di querela
L'ammonimento del Questore può essere adottato anche sulla base di un unico episodio di violenza domestica connotato da gravità e indipendentemente dalla presentazione di querela.
art. 8, comma 1, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11
La norma è richiamata quale disciplina collegata all'ammonimento, nei limiti in cui risulta applicabile alla misura preventiva contestata.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando, all'esito della camera di consiglio cautelare, la causa è matura per la decisione, previo avviso alle parti.
art. 612-bis c.p.
La misura preventiva mira a impedire che condotte anomale, minacciose o moleste evolvano in atti persecutori.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore è una misura cautelare e preventiva fondata su una valutazione indiziaria e prognostica del pericolo, non su un accertamento di responsabilità penale.
- Nell'adozione dell'ammonimento, la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando un quadro indiziario preciso e l'urgenza di tutelare la persona offesa giustifichino la compressione del contraddittorio procedimentale; il Questore deve comunque effettuare una valutazione non irragionevole delle concrete esigenze di celerità.
- L'ammonimento può essere adottato anche in presenza di un unico episodio di violenza domestica, purché connotato da gravità; l'occasionalità o l'assenza di reiterazione della condotta non escludono, di per sé, i presupposti della misura.
- La mancata presentazione di querela non impedisce l'adozione dell'ammonimento, poiché la misura può essere disposta anche in assenza di querela.
- La mera allegazione della legittima difesa, non adeguatamente dimostrata, non esclude l'ammonimento quando siano ammessi fatti di violenza fisica e di litigio violento idonei a evidenziare un comportamento potenzialmente degenerativo in condotte persecutorie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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