Cassazione Penale, Sentenza n. 15934/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato il beneficio dell'indulto concesso a Filippo D'AMICO per alcune condanne; il ricorrente deduceva che, benché l'indulto fosse stato revocato rendendo le pene eseguibili, tali pene si sono estinte per decorso del tempo ai sensi dell'art. 172 cod. pen., dal momento dell'irrevocabilità della sentenza che ha determinato la revoca.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio. Ha rilevato che il provvedimento del giudice dell'esecuzione era laconico, privo di adeguata motivazione e non aveva compiuto i necessari accertamenti sull'estinzione delle pene per decorso del tempo ex art. 172 cod. pen.; ha indicato che la decorrenza del termine va fissata dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha determinato la revoca (10 luglio 2008) e ha disposto che il giudice di rinvio verifichi, nel merito e motivatamente, l'eventuale sussistenza di cause ostative all'estinzione (es. recidiva aggravata o condanne sopravvenute)
Norme richiamate
art. 172 cod. pen.
comma settimo e ultimo comma
La Corte richiama che l'estinzione della pena per decorso del tempo opera salvo le cause ostative indicate, e che, se l'esecuzione della pena è subordinata alla revoca dell'indulto, il termine per l'estinzione decorre dall'irrevocabilità della sentenza che ha determinato la revoca.
art. 99 cod. pen.
Richiamato rispetto alla recidiva: l'estinzione per decorso del tempo non opera nei confronti dei recidivi indicati dall'art. 99, a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio che ha condotto alla condanna o in un giudizio successivo relativo a fatti intervenuti nel periodo rilevante.
Sez. U, n. 2 del 30/10/2014 (Maiorella) e giurisprudenza successiva
Sez. U, n. 2 del 30/10/2014 - dep. 2015, Maiorella; Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla; Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, Ouledfares
La giurisprudenza richiamata stabilisce che, quando l'esecuzione dipende dalla revoca dell'indulto, il termine per la prescrizione/estinzione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che è presupposto della revoca.
Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019 (Figliomeni) e Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018 (Nechita)
Precisano i criteri applicativi relativi agli effetti della recidiva e alle condanne sopravvenute: la preclusione dell'estinzione per recidiva richiede accertamento nei termini indicati; l'estinzione è esclusa se sopravviene una condanna per fatti commessi dopo l'inizio del termine di prescrizione.
Massime di principio
- Se l'esecuzione di una pena diviene possibile in conseguenza della revoca di un indulto, il termine per l'eventuale estinzione della pena per decorso del tempo decorre dall'irrevocabilità della sentenza che ha determinato la revoca.
- Il giudice dell'esecuzione che dichiara eseguibile una pena per revoca dell'indulto è tenuto a verificare e motivare se la pena si sia estinta ai sensi dell'art. 172 cod. pen. o se sussistono cause ostative (es. recidiva aggravata, condanne sopravvenute).
- La mera affermazione di eseguibilità della pena senza istruttoria e motivazione è insufficiente: il provvedimento deve contenere accertamenti specifici e motivati sul decorso dei termini e sulle eventuali cause che impediscono l'estinzione.
- La recidiva aggravata (art. 99) impedisce l'estinzione solo se la stessa è stata accertata nel giudizio di condanna che rileva o in un giudizio successivo relativo a fatti compiuti nel periodo intercorrente tra la condanna e la maturazione della prescrizione; accertamenti anteriori alla sentenza rilevante sono irrilevanti.
- Se il giudice dell'esecuzione omette tali valutazioni il provvedimento è annullabile in cassazione con rinvio per nuovo esame.
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