Cassazione Penale, Sentenza n. 7147/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro motivi principali: 1) nullità della sentenza di secondo grado per presunta illegittima notifica dell'avviso di udienza all'avvocato senza preventiva verifica dell'inidoneità della elezione di domicilio dell'imputato (art. 161 e 601 c.p.p.); 2) censura sulla qualificazione del fatto come truffa e sulla motivazione della Corte territoriale riguardo all'uso di artifici e raggiri, con doglianze generiche sulla valutazione della prova; 3) contrasto e incongruenza tra la parte motivazionale che indicava una pena base di 1 anno e 600 euro e il dispositivo che elevava la pena a 1 anno e 6 mesi senza adeguata motivazione; 4) errata statuizione sulla non prescrizione del reato: censura sia perché la recidiva sarebbe stata indebitamente computata ai fini della prescrizione nonostante essere stata trattata come equivalente/ subvalente, sia perché l'estinzione di pena per positiva esecuzione dell'affidamento in prova non dovrebbe impedire l'effetto estintivo rilevante ai fini della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso con riferimento alla prescrizione del reato e alla incongruenza della determinazione della pena, e ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla notifica e generico il motivo sulla motivazione del fatto. In diritto la Corte ha calcolato i termini e le sospensioni della prescrizione (alcuni differimenti attribuiti a legittimo impedimento del difensore, astensione di categoria, sospensioni per COVID, ecc.) e ha concluso che il reato è ormai prescritto al 27/09/2023. Ha inoltre ritenuto carente la motivazione circa l'aumento della pena operato in dispositivo rispetto alla pena base indicata in motivazione e ha accolto la censura su tale punto. Alla luce della prescrizione sopravvenuta, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla responsabilità penale e ha confermato le statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen.
Disciplina della notifica degli atti processuali e delle notifiche difensive; la Corte ha ritenuto che la contestazione sulla notifica fosse superata da prova di notifica diretta all'imputato
art. 601 cod. proc. pen.
Norma sulla nullità per mancata notifica o altre violazioni formali; la Corte ha accertato la regolare notificazione al destinatario, ritenendo infondato il motivo
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine alla trattazione orale richiesta dalle parti; rilevata la richiesta in udienza
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione ammissibili; la Corte ha dichiarato inammissibile/generico il motivo che non ha richiamato uno dei casi tipizzati
art. 99, comma 4, cod. pen.
Riferimento alla recidiva qualificata contestata in fatto; la Corte ha considerato la recidiva ai fini del calcolo della prescrizione nella misura coerente con la giurisprudenza
art. 157, comma 3, cod. pen.
Stabilisce che il giudizio di bilanciamento ex art. 69 non incide sulla determinazione della pena massima; usato per confermare la possibilità di tenere conto della recidiva ai fini della prescrizione anche se subvalente nel bilanciamento delle circostanze
art. 69 cod. pen.
Regola il riconoscimento delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte distingue l'effetto sul calcolo della pena da quello sulla determinazione della prescrizione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione del ricorso in cassazione; invocata per la compressione dei motivi ai fini della motivazione sintetica richiesta
Massime di principio
- La prova di una regolare notifica direttamente all'imputato (anche successiva a notifica al difensore) può sanare la presunta nullità formale; chi contesta la notifica deve dimostrare l'assenza di consegna al destinatario
- I motivi di cassazione devono richiamare espressamente una delle ipotesi previste dall'art. 606 c.p.p.; doglianze meramente critiche o generiche sulla valutazione della prova sono inammissibili
- In caso di incongruenza tra parte motivazionale e dispositivo sulla determinazione della pena, se l'aumento non è giustificato nella motivazione, l'incremento è illegittimo: la pena base indicata nella motivazione deve rimanere se non vi sono ragioni fondate per modificarla
- Per il calcolo della prescrizione la recidiva può incidere sulla durata massima della pena da prendere a riferimento anche se, in sede di bilanciamento, è stata riconosciuta come equivalente o subvalente, salvo espressa esclusione motivata
- Le misure alternative che estinguono l'esecuzione della pena (affidamento in prova, indulto, condono) non cancellano necessariamente gli effetti accessori delle sentenze (quali la recidiva), salvo diversamente previsto dalla legge o da specifica pronuncia
- Nella valutazione della prescrizione è fondamentale il computo puntuale delle sospensioni e dei differimenti (legittimo impedimento del difensore, astensioni, sospensioni per emergenze come COVID): errori nel conteggio possono determinare la prescrizione sopravvenuta
- Quando il reato risulta prescritto sopravvenientemente, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza penale mentre lascia ferme le statuizioni civili, se non contestate
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