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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 300/2020 del 10/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte di una contribuente, del sollecito di pagamento n. 14363/071 relativo a IVA e IRPEF 1998 e dell’avviso di attivazione della procedura espropriativa, riferiti a sei cartelle di pagamento. La contribuente deduceva che le cartelle non le erano state notificate. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva annullato gli atti; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 20/2013 depositata il 4 febbraio 2013, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, estromettendola dal giudizio, e respinto quello dell’agente della riscossione, rilevando che la notificazione di alcune cartelle prodromiche era stata indirizzata senza giustificazione a un luogo diverso dalla residenza della contribuente. L’agente della riscossione ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 16, commi 2 e 3, e 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la notificazione del ricorso introduttivo tributario eseguita nel 2010 mediante un servizio postale privato fosse affetta da nullità insanabile; la censura era ammissibile benché non proposta nel merito, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 1, 3 e 5, c.p.c., violazione dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, omesso esame e difetto parziale di giurisdizione in relazione a cartelle concernenti sanzioni amministrative e contributi previdenziali. Con il terzo ha denunciato l’omesso esame del fatto relativo alle modalità di notificazione di cinque cartelle, sostenendo che non risultavano relate di raccomandate inviate all’indirizzo diverso dalla residenza della contribuente.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso. Hanno preliminarmente rigettato entrambe le eccezioni d’inammissibilità sollevate dalla controricorrente: il vizio della notificazione del ricorso per cassazione presso la residenza, anziché presso il domicilio eletto, era stato sanato dal tempestivo deposito del controricorso; inoltre, le carenze di specificità denunciate non investivano l’intero ricorso. Sul primo motivo, la Corte ha stabilito che, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124/2017, la notificazione di un atto giudiziario effettuata da un operatore postale privato privo del titolo abilitativo era nulla, non inesistente, perché l’attività era riconoscibile come notificazione e non era radicalmente estranea al sistema; la nullità era sanabile per raggiungimento dello scopo e, nel caso concreto, era stata sanata dalla costituzione in giudizio dell’agente della riscossione. Il primo motivo è stato quindi respinto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso non indicava e descriveva puntualmente il contenuto delle cartelle relative ai contributi previdenziali, limitandosi a riportarne due numeri. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: non era possibile verificare che le cinque cartelle menzionate fossero quelle esaminate dal giudice d’appello, anche considerato che la stessa ricorrente aveva riferito di aver notificato quattordici cartelle e di averne depositato estratti di ruolo e relate. Le spese sono state compensate per il mutamento della giurisprudenza. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    In quanto nulla, la notificazione è sanabile e nel caso in esame è stata sanata per effetto della costituzione in giudizio dell’Equitalia.

    La nullità della notificazione è sanata quando la costituzione della parte destinataria realizza il raggiungimento dello scopo dell’atto.

  • art. 16, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario le notificazioni sono eseguite, in primo luogo, secondo le norme degli artt. 137 c.p.c. e ss. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 2), tra le quali v’è l’art. 149 c.p.c., che consente la notificazione a mezzo del servizio postale, in base alle regole dettate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890; in secondo luogo, la notificazione può essere eseguita – oltre che mediante consegna diretta all’impiegato dell’amministrazione finanziaria o dell’ente locale – a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento (art. 16, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis).

    Nel processo tributario la notificazione segue le modalità previste dagli artt. 137 e seguenti c.p.c. e, nei casi previsti, può essere eseguita direttamente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento secondo il testo applicabile ratione temporis.

  • art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Qualora la notificazione sia eseguita a mezzo posta, “…il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate” (art. 20, comma 2), ossia in quelle richiamate dall’art. 16, commi 2 e 3.

    Nel processo tributario il ricorso notificato a mezzo posta si considera proposto al momento della spedizione effettuata secondo le forme richiamate dall’art. 16.

  • art. 4 D.Lgs. n. 261/1999

    Da quanto sopra discende che, al momento dell’esecuzione della notificazione della quale si discute, la vigente direttiva n. 2008/6/CE imponeva già al legislatore italiano l’abolizione di qualsiasi riconoscimento, salvo il ricorrere di determinate, restrittive e rigorose condizioni, di diritti speciali o esclusivi a taluni operatori del servizio postale.

    La riserva esclusiva prevista dalla disciplina nazionale per la notificazione postale degli atti giudiziari doveva essere letta alla luce del divieto unionale di riconoscere diritti esclusivi o speciali, salva una deroga fondata su condizioni rigorose e su una giustificazione oggettiva.

  • art. 8 direttiva 97/67/CE

    Ne consegue che l’art. 8 della direttiva, che non è stato novellato, va interpretato restrittivamente (con riferimento, peraltro, ai soli invii raccomandati e non già a quelli ordinari), perchè introduce una deroga al principio.

    La deroga alla liberalizzazione dei servizi postali prevista dall’art. 8 va interpretata restrittivamente e può operare soltanto per gli invii raccomandati.

  • art. 7, paragrafo 1, direttiva 97/67/CE, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE

    A seguito della direttiva n. 2008/6/CE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 27 febbraio 2008, il diritto unionale è di ostacolo al riconoscimento di diritti speciali o esclusivi a un operatore postale (in termini, Corte giust. in causa C-545/17, cit., punti 67-68); sicchè non può essere riconosciuta a un operatore una tutela particolare idonea a incidere sulla capacità delle altre imprese di esercitare l’attività economica consistente nell’instaurazione e nella fornitura di servizi postali nello stesso territorio, in circostanze sostanzialmente equivalenti.

    La norma impedisce il riconoscimento di diritti postali esclusivi o speciali che ostacolino la capacità degli altri operatori di fornire servizi postali in condizioni sostanzialmente equivalenti, salvo una deroga giustificata secondo i rigorosi presupposti previsti.

  • direttiva 2008/6/CE

    In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017, e tale nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo per effetto della costituzione della controparte.

    Nel quadro di liberalizzazione introdotto dalla direttiva, gli operatori postali possono in linea di principio notificare atti giudiziari, salvo una deroga oggettivamente giustificata; l’inosservanza della disciplina nazionale sul titolo abilitativo determina nullità sanabile, non inesistenza.

  • art. 360, primo comma, nn. 1, 3 e 5, c.p.c.

    Inammissibile è il secondo motivo di ricorso col quale Equitalia lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 3 e 5, , la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, l’omesso esame e il difetto parziale di giurisdizione “in ordine ai provvedimenti emessi sulla scorta di sanzioni amministrative e contributi previdenziali versati la cui giurisdizione era quella del giudice ordinario”.

    La censura proposta ai sensi dell’art. 360 deve essere specificamente illustrata: è inammissibile quando non identifica e descrive gli atti su cui si fonda la dedotta violazione o questione di giurisdizione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto, nei confronti della ricorrente, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124/2017, la notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore postale privato privo del necessario titolo abilitativo è nulla, non inesistente: l’attività resta riconoscibile come notificazione e non è radicalmente estranea al sistema.
  • La nullità della notificazione di un atto processuale compiuta da un operatore postale privato senza titolo abilitativo è sanabile per raggiungimento dello scopo quando la controparte si costituisce in giudizio.
  • Nel contesto della direttiva 2008/6/CE, la notificazione degli atti giudiziari non può essere riservata in via esclusiva a un operatore postale senza una giustificazione oggettiva, dimostrata dallo Stato, riconducibile alle rigorose deroghe previste dal diritto dell’Unione.
  • Un motivo di ricorso per cassazione che deduca difetto di giurisdizione o omesso esame è inammissibile se non identifica e descrive in modo puntuale gli atti e gli elementi fattuali necessari a verificare la censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributiInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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