Cassazione Civile, Sentenza n. 299/2020 del 10/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società consortile e una persona fisica impugnarono nel 2008, mediante ricorso consegnato a un gestore di posta privata, un avviso di liquidazione relativo all’anno d’imposta 2007. L’avviso rettificava, ai fini dell’imposta di registro, il valore dell’immobile acquistato con atto notarile del 29 gennaio 2007. La Commissione tributaria provinciale di Caserta annullò l’avviso. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 135/2012 depositata il 18 aprile 2012, respinse l’appello dell’Agenzia: ritenne tardiva l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e comunque sanata la nullità della notificazione per la costituzione dell’Agenzia in primo grado; confermò inoltre l’annullamento dell’avviso per motivazione apparente. Con un unico motivo, l’Agenzia denunciò la violazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 21, comma 1, e 22, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Sostenne che l’inammissibilità per tardiva notificazione fosse rilevabile d’ufficio anche in appello e non fosse sanata dalla costituzione della destinataria; contestò inoltre che la consegna del ricorso all’operatore postale privato potesse rilevare per rispettare il termine perentorio di sessanta giorni, essendo l’operatore privo del titolo abilitativo e dei poteri certificativi necessari. I contribuenti affermavano che la consegna al gestore era avvenuta entro il termine, mentre l’atto era pervenuto all’Agenzia dopo la sua scadenza.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dell’Agenzia e cassato la sentenza impugnata, decidendo nel merito senza rinvio, poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto. Hanno ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione: la decadenza dal diritto di agire per inosservanza del termine è rilevabile d’ufficio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e l’impugnazione della statuizione di ammissibilità coinvolge quella di merito, che ne dipende nell’ordine logico. Quanto alla notificazione effettuata nel 2008, la Corte ha stabilito che, nel quadro della direttiva 2008/6/CE, la notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata senza titolo abilitativo è nulla, non inesistente. La costituzione dell’Agenzia ne ha sanato la nullità, ma non ha reso tempestivo il ricorso: in assenza di titolo abilitativo, il gestore non aveva poteri certificativi e mancava certezza legale della data di consegna del plico; inoltre, l’atto era pervenuto al destinatario dopo la scadenza del termine di sessanta giorni. La sanatoria per raggiungimento dello scopo non poteva dunque consentire di considerare tempestiva l’impugnazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo dei contribuenti e ha compensato tutte le voci di spesa dell’intero giudizio, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali e della particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 2969 c.c.
Per un verso, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini previsti dalla legge, è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 2969 c.c., poichè si tratta di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 13 settembre 2013, n. 20978): sicchè è ininfluente la scelta processuale dell’Agenzia di eccepirla soltanto in appello.
La decadenza dal diritto di agire in giudizio per inosservanza del termine legale è rilevabile d’ufficio quando la materia è sottratta alla disponibilità delle parti.
art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
La mancanza di certezza legale della data di consegna all’operatore di poste private dell’atto da notificare comporta quindi l’impossibilità di ancorare, nel caso in esame, la proposizione del ricorso “…al momento della spedizione nelle forme sopra indicate” (giusta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2).
La data di spedizione rileva per la tempestività del ricorso tributario solo se la spedizione è avvenuta nelle forme previste dalla legge e la relativa data è legalmente certa; non può essere provata con efficacia certificativa dall’attestazione di un operatore privato privo di titolo abilitativo.
art. 4 D.Lgs. n. 261/1999
In definitiva, hanno ulteriormente sottolineato queste sezioni unite, facendo leva sulla previsione della Legge Delega 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30 di adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile, non v’è alcuna ragione logica e giuridica per distinguere il regime della notificazione diretta a mezzo di raccomandata postale dall’ordinaria notificazione tramite ufficiale giudiziario che si avvalga del servizio postale (Cass., sez. un., 29 maggio 2017, nn. 13452 e 13453, punto 3.8).
Nel regime allora vigente, la riserva prevista dall’art. 4 comprendeva le notificazioni dirette a mezzo raccomandata dei ricorsi tributari; tuttavia, alla luce del diritto dell’Unione, la notificazione eseguita da un operatore privato senza titolo abilitativo è nulla, non inesistente, perché l’attività resta riconoscibile come notificazione pur violando i vincoli interni di abilitazione.
art. 7 direttiva 97/67/CE, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE
A seguito della direttiva n. 2008/6/CE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 27 febbraio 2008, il diritto unionale è di ostacolo al riconoscimento di diritti speciali o esclusivi a un operatore postale (in termini, Corte giust. in causa C-545/17, cit., punti 67-68); sicchè non può essere riconosciuta a un operatore una tutela particolare idonea a incidere sulla capacità delle altre imprese di esercitare l’attività economica consistente nell’instaurazione e nella fornitura di servizi postali nello stesso territorio, in circostanze sostanzialmente equivalenti.
La direttiva vieta, in linea generale, il riconoscimento o il mantenimento di diritti speciali o esclusivi nel settore postale; una deroga è ammissibile solo alle condizioni rigorose previste dal diritto dell’Unione e sorretta da una giustificazione oggettiva.
art. 8 direttiva 97/67/CE
Ne consegue che l’art. 8 della direttiva, che non è stato novellato, va interpretato restrittivamente (con riferimento, peraltro, ai soli invii raccomandati e non già a quelli ordinari), perchè introduce una deroga al principio.
La facoltà di riservare a determinati organismi il servizio di invii raccomandati utilizzati nelle procedure giudiziarie o amministrative costituisce deroga al principio di apertura del mercato e va interpretata restrittivamente.
art. 1, comma 57, L. n. 124/2017
Nè alla L. n. 124 del 2017, art. 1 si può riconoscere efficacia retroattiva: non si tratta di norma interpretativa, in quanto l’operatività della disciplina da essa delineata presuppone il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva, sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cass. 11 ottobre 2017, n. 23887; 3 aprile 2018, n. 8089; 31 maggio 2018, n. 13855; 7 settembre 2018, n. 21884).
La riforma del 2017, che ha aperto ai privati i servizi postali di notificazione subordinandoli a licenza individuale, non ha efficacia retroattiva e non sana notificazioni eseguite prima del rilascio delle nuove licenze.
Massime di principio
- Nel periodo successivo all’entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e anteriore al regime introdotto dalla L. n. 124/2017, la notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata privo del relativo titolo abilitativo è nulla, non inesistente: l’attività è riconoscibile come notificazione, ma viola i vincoli normativi interni sull’abilitazione.
- La nullità della notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore postale privato può essere sanata dal raggiungimento dello scopo, anche mediante la costituzione della controparte; tale sanatoria, però, non prova la tempestività dell’impugnazione quando manca certezza legale della data di consegna dell’atto all’operatore.
- L’operatore postale privo di titolo abilitativo e dei correlati poteri certificativi non può attribuire certezza legale alla data in cui riceve l’atto processuale da notificare; pertanto, quella data non può essere assunta come momento di proposizione del ricorso ai fini del rispetto del termine perentorio.
- La decadenza dal diritto di agire in giudizio per inosservanza del termine legale è rilevabile d’ufficio quando la materia è sottratta alla disponibilità delle parti; la questione di ammissibilità della domanda, logicamente preliminare, può essere impugnata senza un autonomo motivo rivolto contro la statuizione di merito che ne dipende.
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