Cassazione Penale, Sentenza n. 2618/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto dal GIP, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. e censurando la motivazione in ordine alle esigenze cautelari (periculum in mora). Sosteneva che la motivazione era meramente apparente perché il provvedimento non avrebbe spiegato perché fosse necessario anticipare l'effetto ablativo della confisca e non aveva indicato fatti concreti da cui desumere il rischio di dispersione o di aggravamento delle conseguenze del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico e generico, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente individuato il periculum in mora con riferimento alla "pervicace azione fraudolenta messa in atto in modo continuativo", alla consistente protrazione della condotta criminosa e alla determinazione nel delitto, elementi idonei a giustificare il rischio che la libera disponibilità dei beni potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato. Inoltre la Corte ha richiamato i limiti dell'impugnabilità in cassazione dei provvedimenti cautelari reali (ammessa per violazione di legge o per vizi motivazionali assoluti). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come parametro di legittimità per il motivo di cassazione; la Corte ricorda che la violazione di legge è una delle poche censure ammissibili in cassazione contro provvedimenti cautelari, ma richiede specificità e non motivazioni meramente generiche
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla nozione di "violazione di legge" che legittima il ricorso per cassazione; la Corte precisa i limiti del sindacato in sede di legittimità
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Norma procedurale richiamata in ordine al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto (modalità con cui è stato trattato il ricorso)
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e la possibilità di irrogare sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per comminare euro 3.000
art. 640-bis, cod. pen.
Articolo del codice penale relativo al reato contestato (truffa aggravata), che giustifica la misura cautelare reale per confisca per equivalente
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. n. 5876/2004 e richiamate)
richiamo ai criteri di sindacabilità della motivazione e ai requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la cassazione è ammessa per vizi motivazionali assoluti (mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente) ma non per semplice contraddittorietà o illogicità; confermato il requisito di specificità del motivo in cassazione
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari reali il sindacato è limitato: ammissibili solo violazioni di legge o vizi motivazionali assoluti (mancanza o apparente motivazione). I motivi devono essere specifici e non meramente reiterativi di doglianze già respinte
- Per giustificare un sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessario che il giudice motivi il periculum in mora con elementi concreti (es. persistente condotta fraudolenta, protrazione della criminalità, rischio che la disponibilità dei beni aggravi o prolunghi gli effetti del reato)
- Non è sufficiente una motivazione generica: la decisione deve rendere comprensibile l'itinerario logico del giudice e indicare perché l'anticipazione dell'effetto ablativo è necessaria
- Nel valutare l'impugnazione in Cassazione evitare motivi che ripetano argomentazioni già trattate e ritenute infondate nei gradi precedenti; il giudice di legittimità valuta la specificità e la rilevanza giuridica delle censure
- Chi propone ricorso rischia condanna alle spese e sanzione per causa determinata da inammissibilità o colpa nella determinazione della stessa (art. 616 c.p.p.), quindi una valutazione preventiva della concreta ammissibilità del motivo è essenziale
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