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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13831/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso dell'imputato è stato dichiarato tardivo: presentato sette giorni dopo la perenzione del termine di impugnazione prevista dall'art. 585, c.1, lett. c) c.p.p., in un giudizio di appello celebrato con procedimento scritto (art. 23‑bis d.l. 137/2020 e successive proroghe/modifiche) senza istanza di trattazione orale. Parallelamente il Procuratore Generale ha proposto ricorso avverso la qualificazione dei fatti operata dalla Corte territoriale, che aveva riqualificato la detenzione e l'uso di tre 'bombe carta' ex art. 699 c.p. ritenendo dubbia la 'micidialità' degli ordigni; il Procuratore contestava tale valutazione e sosteneva che gli elementi indicavano potenziale offensivo riconducibile alla normativa sugli esplosivi (legge 2 ottobre 1967, n. 895).

La decisione

Il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile per tardività e ne è conseguita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali. Il ricorso del Procuratore Generale è stato ritenuto fondato: la Corte di legittimità ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio, ordinando al giudice di merito di rivalutare concretamente le potenzialità offensive delle tre bombe carta (quantità, composizione, modalità di confezionamento e impiego) e di qualificare correttamente la condotta alla luce dei principi giurisprudenziali relativi alla 'micidialità' e alla distinzione tra materie esplodenti ed esplosivi (legge n. 895/1967). La qualificazione operata dalla Corte territoriale è stata ritenuta contraddittoria e incoerente.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di impugnazione; la perenzione è decorso e il ricorso dell'imputato è stato depositato oltre il termine, con conseguente inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando proposta oltre i termini; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso dell'imputato.

  • art. 23‑bis d.l. n. 137/2020 (e successive proroghe e modifiche)

    Disciplina la trattazione scritta dell'appello; in assenza di istanza di trattazione orale non è necessario un ulteriore avviso all'imputato ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.

  • art. 598‑bis cod. proc. pen.

    Consente la partecipazione al procedimento camerale tramite tempestiva istanza; la mancata istanza impedisce di qualificare l'appellante come 'giudicato in assenza'.

  • art. 699 cod. pen.

    Norma richiamata dalla Corte territoriale per la riqualificazione della condotta (reato minore rispetto alla disciplina sugli esplosivi); la Cassazione ha ritenuto la motivazione sulla applicazione di questa norma contraddittoria rispetto agli elementi di pericolosità del materiale.

  • legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2

    Regola la detenzione e l'uso di congegni esplosivi; la Cassazione richiama i criteri per individuare quando un ordigno (anche se fatto con bombe carta) può essere qualificato come congegno esplosivo per la presenza del requisito della 'micidialità'.

  • art. 679 cod. pen. in relazione all'art. 47 T.U.L.P.S.

    Per materiali con limitata carica esplosiva, la mancata denuncia integra di norma la contravvenzione di cui all'art. 679 in relazione all'art. 47 TULPS, salvo che per natura/quantità e modalità di confezionamento possano diventare congegni esplosivi.

  • art. 704 cod. pen.

    Richiamato come riferimento per gli elementi costitutivi richiamati dalla Corte territoriale nella valutazione della condotta; la Corte di legittimità ha ritenuto la valutazione non coerente con la giurisprudenza.

  • art. 678 cod. pen.

    Richiama l'ambito di applicabilità alle materie esplodenti che non presentano carattere di 'micidialità'; la giurisprudenza esige verifica di potenzialità lesiva e modalità di detenzione/uso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese a carico dell'appellante in caso di inammissibilità dell'impugnazione; applicata al ricorso tardivo dell'imputato.

Massime di principio

  • I termini di impugnazione decorrono anche quando il giudizio di appello è trattato per iscritto: in assenza di istanza di trattazione orale non è dovuto un ulteriore avviso al difensore e un ricorso notificato dopo la perenzione è inammissibile.
  • Nel giudizio su materie esplodenti va valutata la potenzialità offensiva intrinseca (quantità, composizione, confezionamento, modalità d'uso) e non solo gli effetti concreti eventualmente verificatisi; la 'micidialità' è requisito determinante per ricondurre la condotta alla legge sugli esplosivi (legge 895/1967).
  • La semplice presenza di petardi o 'bombe carta' non esclude a priori la qualificazione quale congegno esplosivo: va accertata caso per caso la capacità di produrre effetti detonanti/dirompenti.
  • La Corte di merito, in caso di riqualificazione, deve motivare in modo coerente e non contraddittorio rispetto agli elementi probatori: non è sufficiente appellarsi all'eventuale malfunzionamento dell'innesco per escludere la pericolosità dimostrata da quantità e modalità d'uso.
  • Il Procuratore Generale può ottenere l'annullamento e il rinvio se dimostra errori di diritto o di apprezzamento dei profili di pericolosità; il nuovo giudizio dovrà valutare concretamente le potenzialità offensive e qualificare la condotta secondo i principi di legittimità.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione per tardività comporta conseguenze economiche (art. 616 c.p.p.), pertanto è fondamentale osservare scrupolosamente i termini processuali e richiedere tempestivamente la trattazione orale quando necessario.

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