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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21179/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Iovene e Pinto hanno impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico internazionale di cocaina (art. 74 d.P.R. 309/90 e delitti scopo artt. 73). Pinto ha censurato principalmente: (1) l'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali nell'autovettura Volkswagen Golf per omissione del riferimento nel decreto autorizzativo e per una successiva integrazione ritenuta meramente apparente; (2) l'assenza del requisito dell'urgenza, dato il ritardo di oltre tre mesi tra decreto e attivazione delle captazioni; (3) la competenza territoriale (sosteneva che il centro organizzativo fosse all'estero e che andasse indicata altra competenza); (4) la insufficienza dei gravi indizi rispetto al reato associativo e l'attribuzione a lui di ruolo apicale. Iovene ha dedotto l'insussistenza delle esigenze cautelari attuali, rilevando l'anzianità temporale dei fatti (circa quattro anni), lo stato di incensuratezza e l'attività lavorativa svolta, per sostenere che la misura cautelare non era più necessaria.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni ambientali: il decreto del Gip di convalida richiamava per relationem l'informativa della polizia giudiziaria e la richiesta del PM, la successiva annotazione in calce è stata qualificata come integrazione e non come semplice correzione materiale; la tardività dell'effettivo avvio delle captazioni non invalida le intercettazioni qualora non fossero state effettuate prima della convalida e la convalida assorbe ogni contestazione sull'urgenza valutata al momento del decreto del PM. Sulla competenza territoriale la Corte ha confermato Napoli: il reato associativo è permanente e la competenza si determina dove ha sede la base operativa e si svolgono programmazione, ideazione e direzione (da cui provenivano i fondi, l'importazione e lo smistamento). Quanto ai gravi indizi per Pinto, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale che ha valorizzato intercettazioni e dinamiche (consegna soldi, rapporti paritari con Iovene, proposte d'affari) e ha escluso la necessità di ri-valutare i fatti in sede di legittimità. Sulle esigenze cautelari di Iovene la Corte ha applicato la presunzione dell'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. relativa ai reati di cui all'art. 74 TU stupefacenti e ha ritenuto adeguata la misura, considerando la professionalità criminale, i numerosi reati scopo e la mancanza di reddito stabile. A seguito del rigetto i ricorrenti sono stati condannati alle spese e gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare la norma in base alla quale è stata pronunciata l'ordinanza impugnata (norme sul giudice per le indagini preliminari e competenze nell'ambito delle misure cautelari)

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo Unico stupefacenti)

    Reato contestato (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); la rilevanza di tale norma comporta l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 275 cod. proc. pen. in tema di esigenze cautelari

  • art. 73 d.P.R. n. 309/90

    Delitti 'scopo' contestati all'interno dell'impianto accusatorio, utilizzati per la configurazione della fattispecie associativa

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Regola le intercettazioni e la convalida dei decreti di autorizzazione: la Corte ha confermato che, una volta intervenuta la convalida giudiziale, decade la censura sull'urgenza valutata al momento del decreto del PM e che la tardività dell'esecuzione non invalida gli esiti acquisiti dopo la convalida

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Criteri per la correzione di errori materiali nei provvedimenti; la Corte ha distinto tra correzione materiale e integrazione del decreto di convalida, qualificando l'annotazione successiva come integrazione

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Principio sulla competenza territoriale per reati permanenti: la consumazione si considera iniziata nel luogo della base operativa dell'associazione, elemento decisivo per assegnare la competenza a Napoli

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Regola la competenza per il reato più grave; richiamata come criterio di coordinamento con la determinazione del luogo di consumazione del reato associativo

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definizione e rilievo dei gravi indizi di colpevolezza ai fini delle misure cautelari; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice di merito

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Per i reati di cui all'art. 74 TU stupefacenti opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; la Corte ha ritenuto non superata tale presunzione in assenza di elementi concreti contrari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le spese processuali in caso di rigetto del ricorso: i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione sui provvedimenti da trasmettere alla cancelleria dopo la decisione; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Intercettazioni disposte in via d'urgenza dal PM restano utilizzabili se il Gip poi convalida il decreto; la valutazione dell'urgenza è riferita al momento del decreto e la tardiva esecuzione non annulla gli effetti della convalida se le captazioni sono iniziate dopo la convalida integrata
  • La mancata indicazione formale di un 'bersaglio' nel decreto del Gip può essere sanata da un provvedimento integrativo che richiami per relationem la motivazione e la richiesta del PM, purché non emerga un vizio insanabile o una palese falsità
  • La competenza territoriale per il reato associativo permanente si individua nel luogo in cui ha sede la base operativa e dove si svolgono programmazione, direzione e smistamento: il luogo di acquisto della droga all'estero non è necessariamente determinante
  • In sede di cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: si verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione, non può essere richiesta una rivalutazione di fatto delle prove già esaminate dal giudice di merito
  • Per i reati di droga (art. 74 TU) opera una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari; per superarla sono necessari elementi concreti e attuali che dimostrino la cessazione del pericolo, non basta la mera decorrenza del tempo
  • Ritardi o scelte operative nella fase esecutiva delle intercettazioni non autorizzano automaticamente l'esclusione dei risultati se le operazioni sono coperte da un titolo autorizzativo valido per tutta la loro durata

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