Cassazione Civile, Ordinanza n. 07520/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio aveva recuperato un maggior reddito d'impresa commerciale ai sensi dell'art. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993. La commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto impositivo e la commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma il contribuente depositava istanza chiedendo l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla legge n. 197 del 2022, producendo domanda presentata all'Agenzia e quietanza del pagamento integrale dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 1, commi 197 e segg., della legge n. 197 del 2022. Richiamato il comma 198, ha dichiarato estinto il processo con ordinanza in camera di consiglio, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate. Ha inoltre escluso l'applicabilità del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale conseguenza riguarda solo decisioni di merito sfavorevoli o dichiarazioni di inammissibilità/improcedibilità, non l'estinzione.
Norme richiamate
art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993
avviso di accertamento ex art. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993
richiamato solo come base normativa dell'atto impositivo oggetto di impugnazione, senza ulteriori questioni interpretative decise dalla Corte
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 186, 197 e 198
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ... possono essere definite ... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia; ... il processo è dichiarato estinto ...
la definizione agevolata delle liti pendenti è applicabile ai giudizi tributari pendenti anche in Cassazione; il deposito della domanda di definizione e della prova del versamento comporta la declaratoria di estinzione del processo, con spese a carico della parte che le ha anticipate
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale criterio per determinare il valore della controversia ai fini della definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, perché la norma opera solo in caso di infondatezza nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nei giudizi tributari pendenti in Cassazione, l'adesione del contribuente alla definizione agevolata delle liti pendenti, se documentata con domanda e prova del pagamento, impone la declaratoria di estinzione del processo.
- La definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022 prevale sulla prosecuzione del giudizio di legittimità, rendendo irrilevanti i motivi di ricorso già proposti.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
- Il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non è dovuto quando il giudizio si chiude con estinzione per definizione agevolata, poiché tale prelievo presuppone esiti di merito o declaratorie di inammissibilità/improcedibilità.
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