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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29316/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censurava la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari. Contestava l'insufficienza del quadro indiziario fondato su immagini di pessima qualità e su fotografie in cui il ricorrente sarebbe ritratto in posizione non attiva; denunciava un'indistinta assimilazione della sua posizione a quella di altri indagati (Cenacchio, Morelli) e un'errata indicazione della sua affiliazione ultras (indicato come tifoso del Teramo anziché del Giulianova). Sul punto delle esigenze cautelari, sosteneva che il provvedimento non aveva valutato adeguatamente la sua situazione personale: un solo precedente non grave, regolare attività lavorativa (con possibile perdita del posto se non potesse rientrare), l'esistenza di un DASPO con obblighi di firma che attenuerebbero il rischio di reiterazione, e l'incongruenza della censura relativa al riferimento all'"assoluta indigenza".

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per effetto della rinuncia espressa personalmente dal ricorrente, effettuata telematicamente l'8 maggio 2024. In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo applicabile l'art. 616 cod. proc. pen. anche nei casi di inammissibilità dovuta a rinuncia ex art. 591 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 588, comma 2 cod. pen.

    Norma che configura la rissa aggravata; indicata come una delle fattispecie per le quali il ricorrente era indagato (circostanza fattuale alla base del provvedimento cautelare).

  • art. 582, 585 e 576 n.5 bis cod. pen.

    Norme relative alle lesioni personali aggravate e alle aggravanti contestate: sono le fattispecie cui si riferiscono le indagini che giustificavano la misura cautelare.

  • art. 173, comma 1 cod. proc. pen.

    Consente la sintesi dei motivi del ricorso nei termini prescritti; la Corte riporta i motivi dedotti dal difensore in forma sintetica ai fini della decisione.

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione in caso di rinuncia all'impugnazione; la Corte l'ha applicata per dichiarare il ricorso inammissibile a seguito della rinuncia personale del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione di euro 500 anche nel caso di inammissibilità derivante da rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia personale e formale all'impugnazione, anche se trasmessa per via telematica, produce l'inammissibilità del ricorso in Cassazione: una volta espressa, impedisce che il ricorso proceda sul merito.
  • La dichiarazione di rinuncia comporta conseguenze economiche per il rinunciante: oltre alle spese processuali, può essere irrogata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., applicabile indipendentemente dalla causa dell'inammissibilità.
  • Le censure generiche sulla qualità delle immagini o sulla "accorpazione" della posizione dell'imputato a quella di altri indagati richiedono che sia evidenziato in modo concreto e specifico il vizio logico-giuridico della motivazione; critiche vaghe o meramente assertive rischiano di non essere ritenute sufficienti.
  • La valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione) deve essere contestata puntualmente: la presenza di un lavoro, un precedente limitato o un DASPO possono incidere sulla valutazione, ma non determinano automaticamente l'insussistenza della misura se il giudice ritiene sussistere un concreto rischio.
  • Quando si intenda ritirare un'impugnazione, occorre essere consapevoli che la rinuncia è irrevocabile e preclude ogni ulteriore sindacato sulla decisione impugnata; la strategia processuale deve valutare preventivamente le conseguenze economiche e sostanziali della rinuncia.

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