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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28110/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con recupero a tassazione di IRPEF, IRAP e IVA per indeducibilità di costi ritenuti non documentati. In appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso del contribuente, ritenendo: che la documentazione richiesta in sede amministrativa non potesse essere prodotta in giudizio perché non tempestivamente esibita senza prova di un impedimento non imputabile; che non fosse necessario un contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'atto; che la delega di firma fosse valida; e che non vi fossero cause di non punibilità. In cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo la necessità del contraddittorio preventivo e del termine dilatorio; 2) violazione dell'art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973 e degli artt. 24 e 53 Cost., sostenendo l'utilizzabilità in giudizio della documentazione prodotta nonostante la mancata risposta alla richiesta dell'ufficio; 3) violazione dell'art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che l'accertamento di maggiori ricavi imponesse comunque il riconoscimento di maggiori costi.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha affermato che il termine dilatorio e il contraddittorio preventivo ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 non operano per gli accertamenti a tavolino, salvo la particolare ipotesi dei tributi armonizzati, per la quale il contribuente deve comunque indicare in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere; nella specie tale concreta lesione non era stata dedotta, specie quanto all'IVA. Ha inoltre ribadito che la mancata o tardiva risposta alle richieste documentali dell'amministrazione determina l'inutilizzabilità amministrativa e processuale della documentazione, salvo che il contribuente provi tempestivamente una causa non imputabile, prova che nel caso mancava. Infine, ha precisato che il riconoscimento forfettario dei costi è previsto solo nell'accertamento induttivo puro; quando i maggiori ricavi derivano dalla sola indeducibilità di costi non documentati, non sussiste un obbligo dell'ufficio di abbattere forfettariamente il reddito con costi presunti. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000 n. 212

    Si applica solo ai controlli eseguiti presso la sede del contribuente e non agli accertamenti a tavolino; per i tributi armonizzati il contribuente deve comunque dedurre in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere in contraddittorio.

  • art. 32, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    La mancata o intempestiva risposta alle richieste documentali dell'amministrazione comporta l'inutilizzabilità, anche processuale, della documentazione prodotta tardivamente, salvo prova di causa non imputabile dedotta con le forme e nei termini previsti.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma ritenuto non violato nel caso concreto per mancata deduzione di specifiche difese impedite.

  • art. 53 Cost.

    Impone che l'accertamento del reddito tenga conto del reddito netto e, nell'accertamento induttivo puro, anche delle componenti negative; non comporta però il riconoscimento forfettario di costi quando la pretesa deriva dalla mera indeducibilità di costi non documentati.

  • art. 39, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Il riconoscimento forfettario dei costi è correlato all'accertamento induttivo puro; fuori da tale ipotesi non sussiste un obbligo dell'ufficio di determinare costi in via presuntiva.

  • art. 52, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    La redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo è richiesta solo nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, non negli accertamenti documentali eseguiti negli uffici dell'amministrazione.

  • art. 33, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Consente l'applicazione, in materia di imposte dirette, della disciplina richiamata dall'art. 52, comma 6, D.P.R. 633/1972.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, il contraddittorio preventivo e il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 non si estendono agli accertamenti svolti esclusivamente in ufficio, salvo i limiti elaborati per i tributi armonizzati; in tale ipotesi il contribuente deve indicare concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere tempestivamente.
  • L'omessa o tardiva esibizione della documentazione richiesta in sede di accertamento comporta l'inutilizzabilità della documentazione stessa in sede amministrativa e processuale, salvo che il contribuente dimostri e deduca tempestivamente una causa non imputabile che abbia impedito la produzione.
  • L'obbligo di riconoscere componenti negative forfettarie opera solo nell'accertamento induttivo puro; quando il recupero deriva dalla mancata documentazione di costi specifici, l'onere di provare la deducibilità dei costi resta in capo al contribuente e non incombe sull'ufficio il riconoscimento automatico di costi presunti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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