Cassazione Penale, Sentenza n. 12725/2025 del 02/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Roccia chiedeva la liquidazione dell'equa riparazione per la presunta ingiusta privazione della libertà personale (periodo indicato nella domanda). La custodia cautelare era stata disposta per gravi indizi di associazione a delinquere e reati di stupefacenti; vi sono state misure attenuate, pronunce del Tribunale per il riesame, un annullamento della Cassazione su carenza di analisi della gravità indiziaria, un giudizio di merito con assoluzione in abbreviato e conferma in appello. La Corte territoriale respinse l'istanza ritenendo che sussistesse una colpa grave ostativa ai sensi dell'art. 314 c.p.p., con riferimento a elementi quali conversazioni telefoniche, presenza ripetuta nei luoghi di spaccio e comportamento concretamente imprudente/violento, che avrebbero creato la falsa apparenza della partecipazione ai reati.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto dell'istanza di equa riparazione. Ha ritenuto che non fosse applicabile l'art. 314, comma 2, c.p.p. ("ingiustizia formale") perché non sussisteva una decisione irrevocabile che avesse accertato l'assenza ab origine dei presupposti per la misura cautelare; inoltre la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione era dovuta alla mancata deduzione dell'interesse a ottenere una pronuncia irrevocabile utile ai fini della riparazione. Quanto all'art. 314, comma 1, il giudice della riparazione può valutare l'esistenza di dolo o colpa grave anche sulla base di fatti accertati o non contestati nel giudizio di merito; nel caso concreto la Corte d'appello aveva individuato condotte gravemente colpose (conversazioni, frequentazioni, arresto per cessione di hashish, minaccia) e tale valutazione è stata ritenuta compatibile con i principi applicabili. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e Roccia condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del grado sostenute dal Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
"art. 314, comma 1" e "art. 314, comma 2"
Disciplina il diritto all'equa riparazione: il comma 1 riguarda l'"ingiustizia sostanziale" (assoluzione per cause che escludono il fatto/colpevolezza) e consente comunque di valutare dolo o colpa grave dell'indagato; il comma 2 riguarda l'"ingiustizia formale" (decisione irrevocabile che accerta l'insussistenza dei presupposti per la misura) e, se ricorrono condizioni, esclude l'incidenza della condotta dell'indagato quando la decisione definitiva si fonda sui medesimi elementi su cui poggiava la cautela.
art. 273 c.p.p.
Richiamato come norma che definisce le condizioni di applicabilità delle misure cautelari; la sussistenza o meno di tali condizioni è centrale per valutare l'eventuale "ingiustizia formale" ai sensi dell'art. 314, comma 2.
art. 280 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 273 come parametro per verificare se la misura cautelare sia stata disposta correttamente; la mancata sussistenza dei requisiti previsti può fondare l'ipotesi di "ingiustizia formale".
art. 294 c.p.p.
Norma sull'interrogatorio dell'indagato: il fatto che Roccia si sia avvalso della facoltà di non rispondere è un elemento di fatto registrato negli atti ma non ostativo, di per sé, rispetto alle valutazioni sulla colpa grave.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (art. 74)
"art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309"
Norma del testo unico sugli stupefacenti citata in relazione ai reati contestati; rilevante per la qualificazione del fatto e per l'applicabilità delle misure cautelari per reati inerenti sostanze stupefacenti.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra "ingiustizia sostanziale" (art. 314, comma 1) e "ingiustizia formale" (art. 314, comma 2): le conseguenze sul diritto all'indennizzo e sulla rilevanza della condotta dell'indagato sono differenti.
- L'art. 314, comma 2 si applica solo se esiste una decisione irrevocabile che abbia accertato l'insussistenza ab origine delle condizioni per la misura cautelare; per avvalersene l'interessato deve aver coltivato effettivamente l'impugnazione e dedotto l'interesse alla pronuncia irrevocabile.
- Nel giudizio per la riparazione il giudice può valutare la sussistenza di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 314, comma 1 anche sulla base di fatti emersi nel giudizio di merito (se accertati o non negati), purché non fondi il proprio giudizio su fatti espressamente esclusi dal giudice di cognizione.
- Condotte quali frequenti relazioni con ambienti dediti a traffici illeciti, la presenza abituale nei luoghi di spaccio, minacce o partecipazioni anche marginali possono essere considerate "colpa grave" se oggettivamente idonee a creare la falsa apparenza della partecipazione al reato e la conseguente intervenuta misura cautelare.
- Per proteggere la domanda di riparazione basata su una "ingiustizia formale" è prudente dedurre e coltivare espressamente l'interesse alla pronuncia di legittimità sulla sussistenza del quadro indiziario, così da ottenere, se possibile, una decisione irrevocabile utilizzabile in sede di riparazione.
- In fase di riparazione è fondamentale allegare e far valutare le motivazioni delle sentenze di merito per verificare quali fatti siano stati effettivamente esclusi: il giudice della riparazione deve confrontare i fatti richiamati nella cautela con quelli accertati o non contestati nel processo di merito.
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