Cassazione Penale, Sentenza n. 389/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022), l'applicazione della riduzione di un sesto della pena inflitta con sentenza del 2 marzo 2016 divenuta irrevocabile il 16 giugno 2016. Sosteneva che la norma avesse natura sostanziale o prevalente sostanziale e dovesse applicarsi in base al principio della "lex mitior" (art. 2, quarto comma, cod. pen.), anche a sentenze irrevocabili pronunciate prima dell'entrata in vigore della riforma.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. abbia natura e presupposti processuali: la riduzione di un sesto si applica solo se la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (principio "tempus regit actum"). Pertanto la sentenza del 2016, irrevocabile nel 2016, non poteva beneficiare della nuova disciplina; il ricorso è stato dichiarato infondato e la ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 676, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato quale norma procedurale sul rito dell'incidente di esecuzione utilizzato dalla ricorrente per chiedere la riduzione; non attiva di per sé l'agevolazione sostanziale.
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna"
La norma prevede una riduzione di un sesto della pena se la sentenza di primo grado diventa irrevocabile per mancata impugnazione; è stata interpretata come disciplina con presupposto processuale che si applica solo se il giudicato si forma dopo l'entrata in vigore della riforma.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 24, lett. c))
Ha introdotto l'art. 442, comma 2-bis; la riforma ha finalità deflattive e regolamenta l'applicazione della riduzione solo per i giudicati formatisi dopo la sua entrata in vigore.
art. 676, comma 1 e art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamati per spiegare che il giudice dell'esecuzione provvede de plano alla riduzione in sede esecutiva; è necessaria l'instaurazione del procedimento esecutivo.
art. 2, quarto comma, cod. pen. (principio della lex mitior)
Invocato dalla ricorrente per sostenere carattere sostanziale della nuova norma; la Corte ha ritenuto che la lex mitior non si applica alle disposizioni di natura processuale che regolano la formazione del giudicato.
Sezioni Unite, n. 27614 del 29/03/2007 (Lista) - principio "tempus regit actum"
Affermato il principio che per stabilire la disciplina applicabile si deve far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato; la Corte lo applica per escludere effetti della riforma su sentenze già irrevocabili al momento dell'entrata in vigore.
Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023 (Moccia)
Giurisprudenza richiamata che ha già escluso la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, confermando che la sua applicazione è ancorata alla formazione del giudicato secondo il principio tempus regit actum e non viola i principi costituzionali o la lex mitior.
Riferimenti costituzionali e convenzionali (artt. 3, 25, 27, 117 Cost.; art. 7 CEDU)
Menzionati nella valutazione di legittimità costituzionale e convenzionale; la Corte ha ritenuto che non sussista contrasto con tali principi posto che la distinzione di trattamento è giustificata dalla diversa situazione processuale.
Massime di principio
- La riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. ha presupposti essenzialmente processuali: si applica solo se la sentenza di primo grado diventa irrevocabile per mancata impugnazione dopo l'entrata in vigore della norma.
- Per stabilire quale disciplina si applica va utilizzato il principio tempus regit actum: conta il momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, non la data della pronuncia originaria né la data della richiesta esecutiva.
- La lex mitior (principio sostanziale di applicazione della norma più favorevole) non prevale quando la disposizione nuova incide sulla formazione o sul trattamento del giudicato (aspetto processuale): tale norma non è applicabile retroattivamente a giudicati già formatisi.
- La riduzione di un sesto si ottiene in sede esecutiva e richiede l'instaurazione del relativo procedimento (può essere promossa anche dal Pubblico Ministero); la mera introduzione della norma non produce effetti automatici su giudicati antecedenti.
- Se si valuta una possibile estensione del beneficio a situazioni analoghe, è necessario verificare la data in cui il termine per impugnare è scaduto e se ciò è avvenuto dopo l'entrata in vigore della riforma; in caso contrario il beneficio non è applicabile.
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