Sentenza n. 1630/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento -del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa del -OMISSIS-, n. -OMISSIS- -OMISSIS- notificato il -OMISSIS-, recante l'applicazione a carico del ricorrente della sanzione disciplinare della sospensione disciplinare dall'impiego per mesi nove, ai sensi dell'art. 1357, lett. a, D.Lgs. n. 66/2010, a decorrere dal -OMISSIS-, la Relazione Finale dell'inchiesta formale del -OMISSIS-, ed ogni altro atto comunque presupposto, consequenziale e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di sospensione disciplinare dall'impiego per nove mesi, adottato in rinnovazione del procedimento dopo l’annullamento della precedente sanzione della perdita del grado per rimozione, nonché relazione finale dell’inchiesta formale e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della sanzione disciplinare per violazione dell’art. 1373 del d.lgs. n. 66/2010, sostenendo che, dopo l’annullamento giurisdizionale della precedente sanzione della perdita del grado e della relazione finale dell’inchiesta formale, l’Amministrazione avrebbe dovuto riattivare l’inchiesta e svolgere un nuovo e completo sub-procedimento istruttorio. Ha inoltre lamentato la violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR, assumendo che il nuovo provvedimento avrebbe riproposto ricostruzioni fattuali già smentite, relative alla qualità del soggetto consultato e alla rivelazione di dati a fini di elusione delle indagini. Sono stati dedotti anche il difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione agli artt. 3 e 6 l. n. 241/1990 e agli artt. 1355 e 1375 del d.lgs. n. 66/2010, nonché l’eccessiva, illogica e sproporzionata entità della sospensione di nove mesi. La condotta residua contestata consisteva in due accessi abusivi alla Banca dati SDI, effettuati per finalità non attinenti al servizio, allo scopo di verificare l’esistenza di segnalazioni e dati relativi a un soggetto pregiudicato.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla rinnovazione del procedimento, interpretando l’art. 1373 del d.lgs. n. 66/2010 nel senso che, salvo il limite del decorso degli originari termini perentori, non sussistono ulteriori limiti alla riedizione del procedimento disciplinare; quando è annullato il provvedimento conclusivo, il procedimento riprende dal primo atto annullato, quindi dalla fase conclusiva nel caso esaminato. La precedente sentenza aveva annullato il provvedimento sanzionatorio per insufficienza di istruttoria e motivazione in ordine alla rivelazione delle informazioni a soggetti criminali e all’elusione delle indagini, ma aveva confermato la certezza dei due accessi abusivi alla banca dati per finalità estranee al servizio. Pertanto, il nuovo provvedimento, limitato alla condotta residua e incontestata dell’accesso indebito, non violava il giudicato né riproduceva i fatti esclusi dalla precedente decisione. È stata inoltre ritenuta legittima la possibilità per l’Amministrazione di utilizzare le risultanze delle pregresse attività penali o disciplinari, purché ne valuti autonomamente la rilevanza disciplinare; nel caso concreto la motivazione e l’istruttoria sono state reputate sufficienti. Infine, la determinazione della gravità dell’illecito e della durata della sospensione rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione militare ed è sindacabile solo per manifesta irrazionalità, illogicità, arbitrarietà, sproporzione o travisamento, profili non ravvisati dal Collegio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1373 d.lgs. n. 66/2010
in caso di annullamento di uno o più atti del procedimento disciplinare relativo a sanzioni di stato: non sussiste alcun limite alla rinnovazione dello stesso procedimento che non sia quello espressamente previsto del decorso degli “originari termini perentori”; in caso di annullamento del provvedimento conclusivo, il procedimento riprende a partire dal primo degli atti annullati
La rinnovazione del procedimento disciplinare è ammessa, entro gli originari termini perentori, e il procedimento riprende dal primo atto annullato; se è annullato il solo provvedimento conclusivo, la riedizione può ripartire dalla fase conclusiva.
art. 1357, lett. a, d.lgs. n. 66/2010
Costituisce la base normativa della sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego applicata al militare.
artt. 3 e 6 l. n. 241/1990
Sono stati invocati con riguardo agli obblighi di motivazione e istruttoria; il TAR ha ritenuto tali obblighi rispettati dal provvedimento impugnato.
artt. 1355 e 1375 d.lgs. n. 66/2010
Sono stati richiamati dal ricorrente in relazione al dedotto difetto di istruttoria; il TAR ha escluso la sussistenza del vizio.
Massime di principio
- In caso di annullamento giurisdizionale di un atto del procedimento disciplinare relativo a sanzioni di stato, l’Amministrazione può rinnovare il procedimento entro gli originari termini perentori; il procedimento riprende dal primo degli atti annullati, sicché l’annullamento del solo provvedimento conclusivo consente di ripartire dalla fase decisoria senza necessariamente rinnovare l’intera istruttoria.
- Il giudicato che annulla una sanzione disciplinare per insufficienza di prova su specifici elementi della condotta non impedisce una nuova sanzione fondata sugli elementi fattuali che la precedente sentenza abbia espressamente ritenuto accertati, purché la riedizione del potere non riproponga gli aspetti già esclusi dal giudice.
- L’Amministrazione disciplinare può utilizzare risultanze emerse in pregresse attività penali o procedimentali senza rinnovare integralmente gli accertamenti, quando ciò risponda a esigenze di economicità, ma deve valutarne autonomamente la rilevanza ai fini disciplinari e motivare la decisione.
- La valutazione della gravità dell’illecito e la dosimetria della sanzione disciplinare militare costituiscono esercizio di ampia discrezionalità amministrativa; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, evidente sproporzione o travisamento.
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