Cassazione Penale, Sentenza n. 16326/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al procedimento penale n. 233/08 R.G.N.R. della Procura di Agrigento, con plurime contestazioni per detenzione e cessione di stupefacenti, detenzione e porto di armi e ricettazione. In sede di riesame alcune imputazioni furono escluse, ma la custodia cautelare fu confermata per quattro capi relativi a detenzione e cessione di stupefacenti. L'imputato fu poi assolto perché alcune conversazioni risultarono incomprensibili e il PM non disponeva più dei supporti informatici. Il ricorrente contestava che la sentenza assolutoria annullasse il compendio indiziario e quindi che non potesse essergli addebitata alcuna colpa ostativa all'indennizzo; contestava altresì l'attendibilità delle dichiarazioni etero-accusatorie utilizzate in fase cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, anche dopo l'intervento normativo che ha escluso la rilevanza dell'esercizio del silenzio ai fini della riparazione, il contenuto delle intercettazioni ambientali (conversazioni in cui il ricorrente riferiva guadagni da vendita di marijuana e cocaina e acquisti tramite terzi) costituisse di per sé prova di una condotta gravemente colposa e sufficiente a escludere il diritto all'indennizzo. La Corte ha quindi confermato il diniego della riparazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; nulla è stato riconosciuto al Ministero resistente per le spese difensive.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
testo richiamato e applicato dal giudice del riesame; modificato dal d.lgs. n. 188/2021 con l'aggiunta del periodo che tutela l'esercizio del silenzio
La norma regola la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha applicato la nozione di colpa grave come causa ostativa all'indennizzo, valutando la condotta dell'interessato in termini oggettivi e autonomi rispetto al giudizio di merito
d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, art. 4
«L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo»
Ha eliminato la possibilità di considerare l'avvalersi del diritto al silenzio come elemento ostativo all'indennizzo; la Corte ha però ritenuto che la rimanente prova (intercettazioni) fosse comunque sufficiente a negare la riparazione
art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.
menzionata dal legislatore nel correttivo al sistema di tutela del diritto al silenzio
Riguarda la facoltà dell'imputato di non rispondere; dopo la modifica normativa tale esercizio non può essere usato contro il diritto alla riparazione
Direttiva (UE) 2016/343
direttiva europea richiamata come motivo dell'intervento normativo per rafforzare la presunzione di innocenza e i diritti procedurali
Ha motivato l'adeguamento della normativa nazionale in tema di tutela del diritto di difesa e della presunzione di innocenza, incidendo in particolare sulla non rilevanza del silenzio dell'imputato ai fini della riparazione
Giurisprudenza citata (selezione)
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, Sarnataro; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari; Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis
Richiami giurisprudenziali che definiscono i parametri del giudizio di riparazione: autonomia valutativa del giudice della riparazione rispetto al giudice penale, nozione di colpa rilevante (oggettiva, grave) e possibilità di escludere l'indennizzo anche quando la prova non è stata ritenuta sufficiente per la condanna
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente, con criteri civilistici e ex ante, se la condotta dell'indagato abbia concorso a provocare l'errore dell'Autorità consentendo l'adozione della misura cautelare; tale valutazione è distinta dal giudizio di colpevolezza penale
- La colpa ostativa all'indennizzo è di natura oggettiva e consiste in una condotta macroscopicamente negligente o imprudente che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, poteva legittimamente indurre l'Autorità a intervenire coercitivamente
- Dopo il d.lgs. n. 188/2021 l'esercizio del diritto al silenzio non può essere considerato elemento negativo ai fini della riparazione; tuttavia altre prove (es. intercettazioni) possono da sole giustificare il diniego dell'indennizzo
- Intercettazioni, dichiarazioni terze o elementi indiziari obiettivi possono essere valutati dal giudice della riparazione come prova di contiguità con attività illecite, anche quando nel processo penale tali elementi si siano rivelati insufficienti per la condanna per ragioni processuali o tecniche
- La perdita o la non disponibilità di supporti probatori che conduce all'assoluzione non annulla automaticamente ogni valutazione civile sull'atteggiamento dell'indagato: il giudice della riparazione può comunque ritenere sussistente colpa grave se la documentazione residua lo giustifica
- In situazioni analoghe, chi richiede l'indennizzo deve puntare a dimostrare non solo l'assenza di colpevolezza penale, ma anche l'assenza di una condotta obiettivamente idonea a giustificare l'intervento cautelare
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