Ordinanza n. 653/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 224/2025, resa tra le parti, nel giudizio promosso per l’annullamento, del provvedimento del Prefetto della Provincia di Chieti – Polizia Amministrativa – Area I – Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 13/08/2025, relativo all’istanza per il rilascio della licenza per gestire l’istituto di investigazione privata denominato -OMISSIS-. Srls di autorizzazione ex art. 134 TULPS in ambito privato, aziendale, commerciale, assicurativo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva respinto la domanda cautelare contro il provvedimento prefettizio di diniego dell’autorizzazione ex art. 134 TULPS per la gestione di un istituto di investigazione privata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte privata ha impugnato in appello l’ordinanza cautelare del TAR che aveva negato la sospensione dell’efficacia del provvedimento del Prefetto della Provincia di Chieti relativo all’istanza per il rilascio della licenza necessaria alla gestione di un istituto di investigazione privata. Le censure cautelari riguardavano il difetto di motivazione e il difetto di istruttoria, in particolare con riferimento alla permanenza dell’ostacolo costituito dalla perdita del requisito della buona condotta. L’appellante sosteneva, in sostanza, che tale condizione ostativa dovesse essere nuovamente verificata nella sua attualità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo, a un esame sommario proprio della fase cautelare, che l’ordinanza del TAR resistesse alle censure di difetto di motivazione e di istruttoria. La decisione è stata fondata sull’attualità delle valutazioni già compiute dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 598/2025, con la quale era stato respinto il gravame contro la revoca di precedenti e analoghe autorizzazioni di polizia. Data la breve distanza temporale rispetto a tale precedente decisione, il Collegio ha escluso la necessità di verificare nuovamente l’attualità della condizione ostativa derivante dalla perdita del requisito della buona condotta. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 134 TULPS
Prevede il titolo autorizzatorio per l’esercizio delle attività di investigazione privata; il provvedimento prefettizio controverso riguardava il rilascio della relativa licenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando una precedente decisione del Consiglio di Stato ha recentemente accertato la perdita del requisito della buona condotta rilevante per il rilascio o il mantenimento di un’autorizzazione di polizia, la breve distanza temporale può rendere non necessaria una nuova verifica dell’attualità della condizione ostativa.
- Un provvedimento prefettizio relativo al diniego di una licenza di polizia non è viziato da difetto di motivazione o di istruttoria, nella fase cautelare, se le valutazioni ostative risultano ancora attuali alla luce di una recente pronuncia giurisdizionale riguardante precedenti autorizzazioni analoghe.
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