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Sentenza

Sentenza n. 1089/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.

Giustizia amministrativa202401602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella parte in cui imponevano alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente, in regime libero professionale, prestazioni agli assistiti per garantire il rispetto dei tempi di attesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, struttura privata accreditata operante sulla base di un contratto con l’ATS territorialmente competente, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e la circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, contestando l’obbligo di erogare gratuitamente, in regime libero professionale e a fronte del solo eventuale ticket, prestazioni sanitarie qualora non fosse stato possibile assicurare al cittadino il rispetto dei tempi di attesa corrispondenti alla classe di priorità indicata nella prescrizione. Sono stati dedotti sei motivi: contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza e buon andamento e ingiustizia manifesta, per l’incidenza dell’obbligo sulla programmazione dell’attività e sul rispetto del budget; violazione dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 5 della legge regionale Lombardia n. 33/2009, poiché l’obbligo avrebbe imposto prestazioni gratuite oltre i volumi e il tetto di spesa programmati; violazione dell’art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale o personale imposta in assenza di base legislativa; violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per il carattere sostanzialmente espropriativo dell’imposizione di prestazioni gratuite; violazione dell’Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e del Piano nazionale di governo delle liste di attesa, ritenuti applicabili ai soli erogatori pubblici; carenza dei presupposti e sviamento, in relazione al richiamo al Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021, i cui effetti sarebbero esauriti.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Nel corso della camera di consiglio del 3 marzo 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il principio dispositivo applicabile anche al processo amministrativo: a fronte della dichiarazione espressa della parte di non avere più interesse, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, considerato l’andamento del processo e la mancata attività difensiva sostanziale della Regione Lombardia.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    "ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione"

    Consente la definizione in forma semplificata del ricorso quando, verificata la permanenza dell’interesse, emerga la sopravvenuta carenza dello stesso.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Norma invocata dalla ricorrente in relazione ai limiti dei volumi e del tetto di remunerazione delle prestazioni contrattualizzate; il TAR non ne ha esaminato l’applicazione nel merito.

  • art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009

    Norma invocata dalla ricorrente a sostegno dei limiti dell’obbligo di erogazione delle prestazioni; il motivo non è stato esaminato per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 23 Cost.

    Parametro costituzionale invocato contro l’imposizione amministrativa di prestazioni gratuite; la questione è rimasta assorbita dalla definizione in rito.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Parametro convenzionale invocato in relazione alla pretesa lesione del diritto al credito derivante dall’imposizione di prestazioni gratuite; il motivo non è stato deciso.

  • art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito in l. n. 107/2024

    Normativa sopravvenuta richiamata nel contesto processuale, che ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa; il TAR non ne ha tratto una decisione di merito nel presente giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il principio dispositivo comporta che la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza che il giudice possa sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • Quando il ricorrente dichiara in modo espresso e inequivoco il venir meno dell’interesse alla decisione, la controversia deve essere definita in rito e i motivi di illegittimità dedotti non devono essere esaminati nel merito.
  • La verifica della permanenza dell’interesse alla decisione può essere effettuata mediante il procedimento previsto dall’art. 72-bis c.p.a. e può condurre a una sentenza semplificata di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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