Sentenza del 07/03/2016 n. 326 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Trust: imposte ipotecarie e catastali - Trasferimento dei beni conferiti in trust
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva richiesto imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, per complessivi 1.026 euro, sostenendo che il conferimento di beni dal disponente al trustee integrasse un trasferimento imponibile e un vincolo di destinazione costituito in favore dei beneficiari. Il contribuente ha contestato tale pretesa, sostenendo che il trustee riceve i beni esclusivamente quale amministratore fiduciario, senza arricchimento personale o trasferimento definitivo di ricchezza, mentre i beneficiari acquisiscono soltanto un'aspettativa giuridica. Secondo il ricorrente, le imposte proporzionali sarebbero dovute solo al momento dell'attribuzione finale dei beni ai beneficiari.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato l'avviso di liquidazione. Ha ritenuto che il passaggio dei beni dal disponente al trustee non produca, di per sé, un effettivo arricchimento né un trasferimento definitivo di ricchezza, trattandosi di un trasferimento funzionale alla gestione fiduciaria del patrimonio. Pertanto, le imposte ipotecarie e catastali non devono essere applicate in misura proporzionale in questa fase; tale imposizione potrà operare al momento del trasferimento finale dei beni ai beneficiari, quando si realizzerà l'effettivo arricchimento. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Articoli 1 e 10 del d.lgs. n. 347/1990 – Testo unico delle imposte ipotecaria e catastale
Gli artt. 1 e 10 individuano rispettivamente come oggetto delle imposte le "formalità di trascrizione" e le "volture catastali".
La misura proporzionale presuppone un effettivo effetto traslativo e non si applica automaticamente a ogni formalità connessa alla costituzione di un trust.
Articolo 1 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347/1990
La disposizione è stata richiamata dall'Amministrazione per sostenere l'applicazione proporzionale delle imposte, ma il Collegio ha ritenuto necessario verificare in concreto l'esistenza di un trasferimento imponibile e di un effettivo arricchimento.
Articolo 2, commi 47-49, del d.l. n. 262/2006
L'Agenzia delle Entrate lo ha invocato in relazione all'imposta sulle successioni e donazioni e ai vincoli di destinazione. La sentenza, tuttavia, ha escluso che il conferimento iniziale al trustee comporti automaticamente l'imposizione proporzionale, in assenza di arricchimento del trustee o attribuzione definitiva ai beneficiari.
Massime di principio
- Nel trust, il trasferimento iniziale dei beni dal disponente al trustee può essere assoggettato alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa quando il trustee acquisisce solo la titolarità funzionale e fiduciaria, senza arricchimento personale o attribuzione definitiva.
- L'applicazione delle imposte proporzionali richiede un effettivo effetto traslativo e una manifestazione di capacità contributiva, normalmente ravvisabile nell'attribuzione finale dei beni ai beneficiari.
- La qualificazione fiscale deve essere effettuata sulla base degli effetti concreti dell'atto e della struttura del trust, non solo sulla sua denominazione o sulla presenza formale di un trasferimento.
- Il trasferimento al trustee e il successivo trasferimento ai beneficiari sono fasi distinte: la prima è funzionale alla gestione fiduciaria, mentre la seconda realizza l'eventuale arricchimento imponibile.
- L'interpretazione può dipendere dalla concreta configurazione del trust, dalle clausole dell'atto e dal momento in cui i beneficiari acquisiscono un diritto attuale e definitivo sui beni.
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