Sentenza n. 712/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento del Questore della Provincia di Torino n. -OMISSIS- datato -OMISSIS-, notificato a parte ricorrente in data 14 marzo 2022, con cui è stata inflitta al sig. -OMISSIS- la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 (un trentesimo) di una mensilità dello stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo così motivato: “a seguito di sentenza definitiva del Tribunale di -OMISSIS- che dichiarava di non doversi procedere in quanto il reato è estinto per oblazione, emergeva un comportamento scorretto non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza tenuto nei confronti di una vicina di casa”; - di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, conseguenziale e comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a un trentesimo di una mensilità dello stipendio e degli assegni fissi e continuativi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del Questore di Torino con cui gli era stata inflitta una sanzione disciplinare pecuniaria, motivata dal comportamento ritenuto scorretto e non conforme al decoro degli appartenenti alla Polizia di Stato, tenuto nei confronti di una vicina di casa, a seguito di una sentenza penale definitiva che aveva dichiarato il non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad oblazione. Il testo della sentenza non riporta in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dal difensore del ricorrente, secondo cui il provvedimento sanzionatorio era stato eseguito, non aveva prodotto ulteriori ricadute negative sulla posizione lavorativa e i rapporti con l'amministrazione datrice di lavoro si erano distesi. Il giudice ha ritenuto che la parte ricorrente disponesse dell'azione sino alla trattenuta della causa in decisione e potesse quindi dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione. Il giudice non può sostituirsi d'ufficio alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità e dell'andamento della vicenda e dell'assenza di osservazioni della parte resistente.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
La permanenza dell'interesse ad agire è nella disponibilità della parte ricorrente; il venir meno di tale interesse impedisce la prosecuzione della domanda.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Norma richiamata nell'intestazione processuale in relazione alla trattazione della causa; il testo non ne esplicita una specifica applicazione decisoria.
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire quando il ricorrente abbia dichiarato il sopravvenuto venir meno di tale interesse.
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