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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13891/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altri, di condotte riconducibili a resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, ricettazione e furto. Nei primi due motivi ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110, 337, 582, 585, 648 e 624 c.p., sostenendo in sostanza che i giudici di merito avessero erroneamente valorizzato il suo contributo concorsuale nei reati di resistenza e lesioni e che non vi fosse prova certa per escludere la richiesta riqualificazione della vicenda, in particolare perché non sarebbe stata dimostrata con certezza l'identità dell'autore del furto originario del mezzo. Con il terzo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p., contestando il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero indeducibili perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in modo adeguato dai giudici di merito, senza una reale critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo perché attinente al trattamento punitivo, già sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive e con corretta giustificazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di elementi positivi apprezzabili. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come base del concorso di persone nei reati contestati e nel motivo di ricorso sulla partecipazione dell'imputato ai fatti.

  • art. 337 c.p.

    Richiamato in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale oggetto della contestazione e della doglianza difensiva.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato in relazione al reato di lesioni personali oggetto della contestazione e del motivo di ricorso.

  • art. 585 c.p.

    Richiamato in relazione all'ipotesi aggravata delle lesioni contestate.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato in relazione alla ricettazione oggetto di contestazione e di censura difensiva.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato in relazione al furto originario del mezzo, sul quale la difesa chiedeva una diversa riqualificazione o una diversa valutazione della prova.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato con riferimento alla richiesta di attenuanti generiche, poi negata dai giudici di merito.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato in tema di determinazione della pena e del trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in tema di criteri di commisurazione della pena e valutazione degli elementi rilevanti per la dosimetria.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • Le doglianze che attengono alla ricostruzione del fatto e al contributo concorsuale dell'imputato non sono ammissibili in cassazione se non indicano specifici vizi logici o giuridici della motivazione e si risolvono in una mera diversa lettura del compendio probatorio.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto o di diversa attribuzione del reato non può essere accolta in assenza di prova certa idonea a smentire la ricostruzione fattuale accolta dai giudici di merito.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili quando la sentenza impugnata offra una motivazione sufficiente, non illogica e coerente con i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., valorizzando l'assenza di elementi positivi apprezzabili.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione della sentenza impugnata una diversa valutazione discrezionale sulla pena, se la dosimetria risulta congruamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeLesioniFurtoRicettazione
RamiProcesso penaleReati contro la PADelitti contro la personaDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di persone

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