Cassazione Penale, Sentenza n. 02669/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra più sentenze di condanna a suo carico, deducendo che i reati si collocano nello stesso contesto familiare (anni 2010-2016) e costituiscono prosecuzione unitaria: in particolare due sentenze per maltrattamenti (art. 572 c.p.) che coprono periodi contigui (agosto 2011 - 7 ottobre 2012; dall'ottobre 2012 in avanti) e condanne per violenza sessuale (art. 609-bis) riferite a fatti compiuti nel 2011-2012. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo insufficiente il richiamo al contesto familiare, escludendo una programmazione unitaria e osservando che reati come la violenza sessuale sono tipicamente impulsivi e non programmabili insieme a delitti diversi (ricettazione, incendio, danneggiamento, lesioni); ha inoltre valorizzato il fatto che i maltrattamenti erano stati considerati "reati satelliti" nelle rispettive sentenze di cognizione, argomento che ha condotto all'esclusione della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del giudice dell'esecuzione perché la qualificazione dei reati come "satellite" è neutra rispetto all'esistenza di un "medesimo disegno criminoso" e non può essere utilizzata per escludere la continuazione quando esistono indicatori di unità (in questo caso, la continuità temporale tra i due periodi contestati per i maltrattamenti, con assenza di soluzione di continuità). La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sui criteri per individuare il disegno criminoso (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita, e la necessità che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali all'atto del primo). Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo esame ad altra composizione, richiamando anche la regola costituzionale sul divieto di far partecipare al giudizio di rinvio il medesimo giudice che ha deciso l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 572 cod. pen.
Reato di maltrattamenti; la Corte ha considerato significativo che due condanne per lo stesso reato, riferite a periodi contigui e alla stessa vittima, siano indizio forte di continuità e possibile unità del disegno criminoso
art. 609-bis cod. pen.
Reato di violenza sessuale; la Cassazione ha rimarcato che la valutazione sulla programmabilità del reato non può fondarsi su presunzioni generiche circa la sua impulsività, ma va valutata in base agli indicatori di unitarietà
art. 81, comma 2, cod. pen.
Norma sul "medesimo disegno criminoso"; la Corte richiama la necessità di accertare la programmazione e deliberazione iniziale attraverso criteri-indicatore elaborati dalla giurisprudenza
art. 623 cod. proc. pen.
Norma procedurale riguardante l'annullamento con rinvio: la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo esame
Corte Costituzionale, sent. n. 183/2013
Principio sul divieto di far partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; la Cassazione ha disposto che il nuovo esame avvenga in diversa composizione
Massime di principio
- La qualifica di un reato come "satellite" in sede di cognizione non esclude di per sé la possibilità di riconoscere la continuazione: tale qualificazione è neutra rispetto all'accertamento del "medesimo disegno criminoso"
- Per riconoscere la continuazione occorre valutare indicatori fattuali (omogeneità del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita) e non bastano riferimenti generici al contesto familiare o alla tendenza a delinquere
- La continuità temporale netta, con il secondo fatto che inizia dove finisce il primo, è un elemento forte e probante ai fini della sussistenza di un disegno criminoso unitario
- Il giudice dell'esecuzione, pur avendo libertà di valutazione, non può ignorare le valutazioni già compiute in sede di cognizione che abbiano riconosciuto la continuazione interna tra alcuni fatti; per discostarsene deve indicare specifiche e significative ragioni
- La mera impulsività teorica di taluni reati (es. violenza sessuale) non autorizza a escludere la programmabilità: la valutazione deve essere concreta e basata sugli elementi fattuali del caso
- In sede di rinvio il giudizio deve svolgersi con diversa composizione giudicante quando il precedente provvedimento è stato pronunciato dal giudice che sarebbe dovuto partecipare al nuovo esame (v. Corte Costituzionale n.183/2013)
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