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Sentenza

Sentenza n. 15923/2026 - Roma, Sezione 4B

Per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma - n. 00375/2025 (N.R.G. 2829/2023), pubblicata il 09.01.2025;

Giustizia amministrativa202605234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di pagare le spese di giudizio liquidate dalla sentenza del TAR Lazio n. 375/2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 375/2025, che aveva accolto il precedente ricorso e condannato il Ministero al pagamento di euro 750,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La decisione, notificata il 3 febbraio 2025, non è stata appellata ed è divenuta definitiva. Trascorsi oltre 120 giorni dalla notificazione, il Ministero non aveva eseguito il pagamento; i ricorrenti hanno quindi domandato, ai sensi dell'art. 112 c.p.a., l'esatta esecuzione del titolo.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è accolto. Il TAR ritiene ammissibile l'ottemperanza anche per la parte della sentenza che liquida le spese in favore del difensore antistatario; accerta che il titolo è passato in giudicato, che è decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione e che il pagamento non è stato eseguito. Ordina al Ministero di pagare le spese giudiziali e i relativi accessori entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a istanza di parte. Per l'ulteriore inadempimento nomina un commissario ad acta, che dovrà intervenire entro i successivi 60 giorni su specifica istanza dei ricorrenti e previa verifica dell'eventuale adempimento. Il Ministero è inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Pertanto, parte ricorrente conclude chiedendo che, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., il Ministero dell’Istruzione e del Merito sia condannato a dare esatta esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento delle spese legali ivi liquidate.

    La disposizione consente di chiedere l'esecuzione del giudicato amministrativo, qui invocata per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione della statuizione sulle spese di giudizio anche quando queste siano liquidate in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa.
  • In presenza di un titolo giudiziale definitivo e non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi in caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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