Cassazione Penale, Ordinanza n. 30980/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla riconducibilità del fatto a lui, sostenendo di essere esente da responsabilità perché la contabilità era stata affidata a un commercialista che non aveva poi restituito le scritture all'amministratore per mancato pagamento della parcella. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata riduzione della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché ripropositivo di censure già disattese con motivazione adeguata e comunque incompatibile con il principio secondo cui l'imprenditore non è esente da responsabilità per il solo fatto di aver affidato la contabilità a soggetti tecnicamente qualificati, permanendo un dovere di vigilanza e controllo; la presunzione che i dati siano trascritti secondo le indicazioni del titolare è solo semplice e superabile con rigorosa prova contraria, non ravvisata nel caso. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché la durata dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici è fissata dalla legge. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 223 l. fall.
La sentenza richiama la condanna per bancarotta fraudolenta documentale, senza specificare il comma; il profilo decisivo è la permanenza dell'obbligo di vigilanza dell'imprenditore anche quando la contabilità sia affidata a terzi.
art. 29 c.p.
La durata dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici è indicata come fissa per legge, sicché non è suscettibile di riduzione in base alla censura proposta.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non può andare esente da responsabilità per il solo fatto di avere affidato la tenuta della contabilità a un professionista o a soggetti tecnicamente qualificati, poiché permane in capo a lui un dovere di vigilanza e controllo sull'operato dei delegati.
- La delega della contabilità a un commercialista non elimina la responsabilità dell'amministratore ove non sia fornita una rigorosa prova contraria idonea a superare la presunzione semplice che le scritture siano tenute secondo le indicazioni del titolare dell'impresa.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che pretenda la riduzione di una pena accessoria la cui durata sia predeterminata dalla legge.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente deve essere condannato alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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