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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46818/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto la domanda di liberazione anticipata relativa a due semestri (12/01-15/01/2010 e 30/05-25/11/2020; 26/05-25/11/2021). I motivi principali del ricorso erano: mancata valutazione motivata della condotta nei semestri indicati (una presunta carenza di motivazione) una volta escluse rilevanze per reati del 2013 e una regolarità del rapporto professionale; e censura sulla rilevanza attribuita all'episodio del 23/08/2021 (uscita fuori dal comune di residenza e guida senza ausili), ritenuto dal ricorrente non idoneo a compromettere l'evoluzione della sua personalità.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse correttamente valutato i comportamenti del detenuto: le violazioni delle prescrizioni lavorative del 18/08/2020 (che avevano determinato la sospensione della detenzione domiciliare) e l'episodio del 23/08/2021 (rinvenimento fuori dal comune senza ausili e guida di una moto) erano pertinenti e ricorrevano nei semestri per i quali si chiedeva il beneficio. Il Tribunale aveva inoltre dichiarato cessata la misura domiciliare il 12/10/2021 per miglioramento delle condizioni di salute, circostanza che confermava la valutazione negativa sulla capacità del Bogoni di trarre profitto dal trattamento. La Corte ha applicato i principi secondo cui la valutazione della liberazione anticipata è frazionata per semestre ma può tenere conto di trasgressioni anche in periodi diversi qualora manifestino l'assenza di reale adesione all'opera rieducativa. Esito: ricorso respinto; condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 54 ord. pen.

    La liberazione anticipata richiede la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione; la valutazione è ancorata al singolo semestre di espiazione considerato e prende in considerazione l'impegno del soggetto nel percorso rieducativo, senza richiedere il pieno conseguimento del reinserimento sociale

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    La partecipazione all'opera di rieducazione si desume dall'impegno dimostrato a trarre profitto dalle opportunità del trattamento e dal mantenimento di rapporti corretti e costruttivi con operatori, compagni di detenzione, famiglia e comunità esterna; criterio da valutare internamente al percorso rieducativo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'imputazione delle spese processuali: il ricorso respinto comporta condanna alle spese a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La valutazione per la concessione della liberazione anticipata è frazionata per semestre, ma non è isolata: comportamenti del soggetto in periodi diversi possono rilevare se dimostrano la mancanza di autentico impegno rieducativo
  • Violazioni delle prescrizioni connesse a misure alternative (es. autorizzazioni di lavoro) possono incidere negativamente sulla concessione del beneficio anche se non hanno determinato la revoca della misura, perché attengono alla capacità di trarre profitto dal trattamento
  • Un singolo episodio può essere ritenuto rilevante se, nel contesto complessivo, mostra la persistenza di atteggiamenti incompatibili con il percorso rieducativo; la sua 'modestia' non garantisce automaticamente l'irrilevanza
  • La cessazione o la revoca di una misura alternativa per miglioramento delle condizioni di salute (che rende il detenuto nuovamente idoneo alla detenzione intramuraria) può avvalorare una valutazione negativa ai fini del beneficio
  • Chi impugna deve documentare efficacemente i fatti che intende contestare (es. rapporti di lavoro, certificazioni); l'assenza di documentazione probatoria indebolisce il ricorso
  • La motivazione del giudice deve essere esaminata nel suo complesso e collegata ai criteri previsti dalla normativa penitenziaria: contestare la motivazione richiede indicare le specifiche lacune o errori di diritto o di fatto

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