Cassazione Penale, Ordinanza n. 08923/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il ricorso generico e privo di interesse, poiché l'imputato era già stato assolto per insussistenza del fatto con decisione confermata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado di assoluzione per insussistenza del fatto. Il ricorrente deduceva: violazione di legge e difetto di motivazione per l'omessa disamina di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; vizio di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio; erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano generiche e dirette ad ottenere enunciazioni di principio prive di ricadute favorevoli, poiché la decisione di merito era già integralmente favorevole all'imputato. Inoltre, la sentenza di primo grado, impugnata solo dalla parte civile, aveva assolto l'imputato, sicché questi non era legittimato a proporre ricorso per difetto di concreto interesse ad impugnare.
Norme richiamate
la deduzione dell'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità è stata ritenuta inconferente rispetto a una situazione già definita con assoluzione per insussistenza del fatto; la censura non introduceva un interesse concreto all'impugnazione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi non abbia un concreto interesse a impugnare, in particolare quando la decisione di merito sia già integralmente favorevole all'imputato e l'eventuale accoglimento non possa produrre un risultato utile per il ricorrente.
- Le doglianze che si limitano a richiedere affermazioni di principio, senza evidenziare una concreta utilità processuale o un effetto migliorativo sulla posizione dell'impugnante, sono generiche e non superano il vaglio di ammissibilità.
- La deduzione di un omesso esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è scrutinabile in modo utile quando il giudice di merito abbia già pronunciato assoluzione per insussistenza del fatto e la decisione sia stata confermata in appello.
- L'impugnazione del soggetto già assolto richiede un interesse attuale e concreto: in mancanza, il ricorso è inammissibile a prescindere dal merito delle questioni prospettate.
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