Cassazione Penale, Sentenza n. 5532/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere (art. 276 c.p.p.) per il reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva travisamento della prova e motivazione apparente: il Tribunale avrebbe sopravvalutato elementi incerti (presunti precedenti di polizia delle persone trovate nell'abitazione) e sottovalutato elementi certi (la sostanziale incensuratezza dei soggetti e giustificazioni fornite), rendendo illogica la decisione di aggravamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la determinazione del Tribunale — fondata sulla pluralità delle violazioni (tre persone presenti in casa, provenienti da altra regione e non autorizzate) e sul contatto con soggetti gravati da precedenti in materia di stupefacenti — costituisca valutazione di fatto riservata al giudice del merito e immune da sindacato in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; la sentenza è stata trasmessa alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 (menzionato in dispositivo).
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'impugnazione in materia penale (richiamata per indicare il tipo di gravame proposto dall'interesse del ricorrente).
art. 276 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità, in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte, di sostituire o cumulare la misura cautelare già disposta con altra più grave; attribuisce al giudice del merito un potere discrezionale che richiede valutazione della gravità e delle circostanze della violazione per verificare l'inidoneità della misura in corso a salvaguardare le esigenze cautelari.
art. 616 cod. proc. pen.
Regola le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione; è richiamata come base per l'applicazione di sanzioni e spese qualora non sussista assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 94 (riferimento nel dispositivo)
Riferimento procedurale per gli adempimenti della cancelleria indicati nel dispositivo; il testo della sentenza è troncato ma la citazione indica un invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti da norma richiamata.
Massime di principio
- La decisione di aggravare una misura cautelare per trasgressione delle prescrizioni è fondamentalmente discrezionale e si basa su valutazioni di fatto del giudice del merito; tali valutazioni sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità, insufficienza o assenza di motivazione.
- La presenza di più violazioni contemporanee delle prescrizioni (es. accessi non autorizzati da persone provenienti da altra regione) e il collegamento con soggetti gravati da precedenti in materia rilevante (es. stupefacenti) possono giustificare l'aggravamento per il rischio di reiterazione.
- Un ricorso che contesti la motivazione del giudice del merito deve dimostrare l'esistenza di una motivazione illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente; la semplice diversa valutazione degli elementi di fatto non basta.
- In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria salvo che non risulti assenza di colpa nella scelta del motivo di impugnazione.
- Nella valutazione preventiva di impugnare un provvedimento cautelare è importante concentrarsi su profili di diritto o su profili di vizio motivazionale realmente manifesti, poiché le censure di merito sulle valutazioni fattuali del giudice sono difficilmente accolte in sede di legittimità.
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