Ordinanza n. 2943/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del piano provvisorio di protezione disposto dalla Commissione Centrale per la Definizione e l'Applicazione delle Speciali Misure di Protezione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 19 novembre 2025, notificato il 5 gennaio 2026, con cui la Commissione Centrale per la Definizione e l'Applicazione delle Speciali Misure di Protezione del Ministero dell'Interno ha revocato il piano provvisorio di protezione riconosciuto al ricorrente e alla sua famiglia. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto e di adozione di misure cautelari idonee. Nella fase cautelare il ricorrente ha contestato la legittimità della revoca, ma il provvedimento dà conto di fatti emersi nell'istruttoria e non contestati dallo stesso ricorrente, nonché del parere espresso dalla competente Autorità requirente – DNAA – in data 11 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso fosse privo di sufficiente fondatezza: i fatti emersi nell'istruttoria risultavano non contestati dal ricorrente e non richiedevano un previo accertamento penale; inoltre, le risultanze istruttorie, il parere della DNAA e la valutazione dell'Amministrazione apparivano coerenti con l'art. 13-quater della legge n. 82/1991. Quanto al periculum in mora, il giudice ha escluso la sussistenza di un pregiudizio cautelare, rilevando che l'Amministrazione aveva assicurato al ricorrente le ordinarie misure di tutela, espressamente poste a carico dell'Autorità di pubblica sicurezza locale e ritenute idonee. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris e per mancanza del periculum in mora.
art. 13-quater legge n. 82/1991
È richiamato quale parametro di coerenza della valutazione amministrativa posta a fondamento della revoca del piano provvisorio di protezione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando gli elementi istruttori posti a fondamento dell'atto non siano contestati dal ricorrente e rendano il gravame, a una valutazione sommaria, privo di sufficiente fondatezza.
- La revoca di un piano provvisorio di protezione può ritenersi cautelarmente coerente con l'art. 13-quater della legge n. 82/1991 quando sia sorretta da risultanze istruttorie e dal parere della competente autorità requirente.
- Il periculum in mora è escluso quando, nonostante la revoca della misura speciale, l'Amministrazione assicuri ordinarie misure di tutela concretamente ritenute idonee alla protezione dell'interessato.
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può valutare sommariamente fatti non contestati dalla parte ricorrente senza richiedere che essi siano previamente accertati in sede penale.
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